Piattaforme online, come comunicare i dati al Fisco?

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Piattaforme online, come comunicare i dati al Fisco?

La Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (anche nota con il nome di Dac7) ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Le sue disposizioni sono state recepite nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, in vigore dal giorno 26 marzo 2023.

Tale Dlgs rinviava ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione dei contenuti di alcune comunicazioni e delle modalità e termini di registrazione e di comunicazione delle informazioni.

Il documento n. protocollo 406671/2023, firmato dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 21 novembre, ha reso pienamente operative le regole per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, indicando, tra le altre cose:

  • i soggetti obbligati alle comunicazioni;
  • i soggetti esonerati;
  • le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione hanno deciso di adempiere a tale obbligo;
  • gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti.

NOTA BENE: L’obiettivo è contrastare l’evasione fiscale a livello europeo, attraverso lo scambio automatico di informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi con le piattaforme digitali.

Direttiva Dac7, cosa è da monitorare?

La Direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) regola lo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali.

In particolare, la Direttiva stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano, tuttavia, fuori dall’obbligo di comunicazione:

  • sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati;
  • sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

La DAC 7 obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme: i gestori diventano, così, “collaboratori fiscali”.

Ciò in quanto, spesso, i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali non sono dichiarati e le relative imposte non vengono versate, in particolare quando tali piattaforme digitali operano in diversi Paesi.

Il tutto con una duplice conseguenza:

  1. gli Stati membri perdono gettito fiscale;
  2. gli operatori commerciali attivi sulle piattaforme digitali godono di un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali.

Le nuove norme che riguardano le piattaforme digitali situate sia all'interno che all'esterno dell'UE si applicano dal 1° gennaio 2023, anche se di fatto lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati è destinato a divenire operativo entro il 2024.

La principale difficoltà incontrata dalle amministrazioni finanziarie degli Stati UE è quella di ricostruire i ricavi realizzati attraverso le piattaforme web, operando queste ultime spesso al di fuori dei confini nazionali.

Di qui l’esigenza di avere a disposizione comunicazioni standardizzate a livello europeo.

Obblighi e termini di comunicazione

Il provvedimento agenziale n. 406671 del 20 novembre 2023 individua le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni che i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate con riferimento alle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti web e app.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, è previsto che i gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione esprimano, con le modalità e nei termini stabiliti, le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 32/2023;
  • il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.

Riguardo alla tempistica, invece, è stabilito che le piattaforme residenti in un paese membro dell'Unione europea comunicano le informazioni sugli utenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. 

SCADENZA: Pertanto, le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file, l’Agenzia delle entrate certifica, con ricevuta, l’avvenuta presentazione delle comunicazioni e il relativo esito. In caso di scarto, è necessario riprovarci.

Una volta acquisiti i dati, le 27 amministrazioni fiscali dell'Unione europea condivideranno i dati relativi agli utenti residenti in un determinato paese.

ATTENZIONE: Entro il 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Le comunicazioni vanno inviate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate tramite file predisposti secondo il formato Xml descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al provvedimento.

Scambio automatico di informazioni fiscali, soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme, e cioè – tolti gli esclusi - coloro che sono residenti ai fini fiscali in Italia oppure sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato oppure hanno la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) nel territorio dello Stato o, ancora, hanno in Italia una stabile organizzazione e non sono gestori di piattaforma qualificati non-Ue secondo lo stesso decreto.

NOTA BENE: I gestori esonerati dovranno inviare una «Comunicazione di assenza di dati da comunicare».

Analogamente, secondo il provvedimento agenziale, sono tenuti alla comunicazione anche i cosiddetti FPO (Foreign Platform Operator): ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle entrate (per esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia).

Scelta dello Stato membro

I gestori obbligati alla comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro possono scegliere di adempiere all’obbligo in un altro Paese Ue.

Pertanto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione, devono comunicare all’Agenzia:

  • la denominazione;
  • il codice fiscale;
  • gli Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri (dove si sono costituiti o dove si trova la sede della direzione o, ancora, dove è situata la stabile organizzazione);
  • il Nif, se presente;
  • il domicilio fiscale;
  • lo Stato membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
  • la dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
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