Piattaforme digitali, comunicazioni al Fisco dal 2023

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Piattaforme digitali, comunicazioni al Fisco dal 2023

La direttiva Dac7 mira a contrastare le nuove forme di evasione e di elusione fiscale, facilitate dalla digitalizzazione dell’economia, mediante l’introduzione di obblighi di comunicazione standard a carico dei gestori di piattaforme. Questi sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla propria piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività economica.

Vengono definiti gestori di piattaforme digitali coloro che stipulano un contratto con i venditori, per mettere loro a disposizione una piattaforma, ovvero un software accessibile a tutti gli utenti per svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività diretta allo scambio di beni e servizi.

Ma la notevole mole di servizi offerti nel mondo del web rende arduo per le Amministrazioni fiscali Ue controllare i ricavi realizzati attraverso le vendite operate tramite le piattaforme digitali.

Le informazioni derivanti dai gestori delle dette piattaforme consentiranno alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme.

Il gestore di piattaforma residente ai fini fiscali in Italia, ovvero costituito o regolamentato con legge dello Stato, o con sede della propria direzione nel territorio dello Stato, o con S.O. in Italia, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • le informazioni sul venditore, relative al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Ciò decorre dal 1° gennaio 2023 e la comunicazione va eseguita entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce tale comunicazione; pertanto, la prima scadenza è al 31 gennaio 2024.

Le informazioni da acquisire sono differenti a seconda se il venditore è una persona fisica o un’entità giuridica.

Il gestore della piattaforma deve, preventivamente, svolgere un’attività di “adeguata verifica” per individuare i “venditori esclusi”, ossia non soggetti a verifica; ciò in quanto si tratta di entità i cui dati potrebbero essere già a disposizione del gestore o reperibili in banche dati UE.

Affinchè il venditore non eluda l’onere informativo posto a suo carico, nel contratto il gestore potrà inserire una clausola unilaterale per la quale, se non vengono rese le informazioni richieste, il profilo account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornirà le modalità con cui il gestore potrà effettuare l’obbligo di comunicazione in Italia.

Una nota piattaforma che effettua tale tipo di servizio informa, sul proprio sito, che sorge l’obbligo di compilare il formulario Dac7 se:

sono state concluse 30 vendite o più in un anno civile

o

è stato realizzato un guadagno superiore a 2.000 € con le vendite sulla piattaforma in un anno civile.

Al di fuori di questi casi, non è necessario compilare il formulario.

A seconda, poi, del regime fiscale vigente in ogni Paese Ue, il venditore può essere o meno tenuto a versare le tasse sulle transazioni effettuate.

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