Fondo di Garanzia INPS: intervento per TFR e crediti di lavoro maturati
Pubblicato il 04 dicembre 2025
In questo articolo:
- Tribunale di Napoli: crediti di lavoro e accesso al Fondo di garanzia INPS
- Fatti del caso
- La decisione del Tribunale di Napoli
- Niente prescrizione quinquennale
- Corte di Cassazione: rifiuto dell'intervento del Fondo per crediti non esigibili
- Fatti del caso
- La decisione della Corte di Cassazione
- Analisi comparativa delle due sentenze
- Gli effetti sulla protezione dei diritti dei lavoratori
- Domande Frequenti (FAQ)
- Che cos'è il Fondo di Garanzia per il TFR?
- Come si accede al Fondo di Garanzia per il TFR?
- Cosa succede se un lavoratore rinuncia alla solidarietà con il cessionario?
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La protezione dei crediti di lavoro attraverso il Fondo di Garanzia INPS è fondamentale per garantire che i lavoratori ricevano quanto loro dovuto, in caso di fallimento del datore di lavoro.
Tuttavia, le condizioni per l'ammissione al fondo sono rigorose, come ricordato in due recenti decisioni del Tribunale di Napoli e della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8199 dell'11 novembre 2025, ha stabilito che i crediti di lavoro non pagati, incluso il TFR, sono ammessi se correttamente registrati al passivo, senza che la prescrizione quinquennale si applichi prima di una verifica del credito.
Diversamente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025, ha escluso l’intervento del fondo per crediti non ancora esigibili o derivanti da accordi sindacali non applicabili all'INPS.
Tribunale di Napoli: crediti di lavoro e accesso al Fondo di garanzia INPS
Fatti del caso
Nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, un lavoratore aveva presentato ricorso per ottenere il riconoscimento di crediti di lavoro non pagati, tra cui il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e le retribuzioni arretrate.
Il lavoratore, in particolare, aveva richiesto l'accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento di 8.751,00 euro a titolo di TFR e 5.039,39 euro per crediti di lavoro maturati tra dicembre 2019 e febbraio 2020.
Tuttavia, la domanda è stata inizialmente respinta dall'ente previdenziale, che ha motivato il rigetto sostenendo che le ultime tre mensilità indicate nella richiesta non corrispondevano al periodo effettivo di lavoro prestato.
L'ente ha contestato la validità delle mensilità incluse nella domanda, ritenendo che non rispecchiassero correttamente i mesi di riferimento per il calcolo dei crediti da riconoscere.
Nel corso del procedimento, l'INPS ha accettato la domanda di intervento del fondo per il TFR.
Pertanto, nel giudizio si discuteva esclusivamente delle ultime tre mensilità di retribuzione a carico del Fondo di Garanzia.
La decisione del Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8199/2025, ha accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando che la domanda di riconoscimento dei crediti di lavoro fosse ammissibile.
Riguardo alle mensilità, il giudice ha osservato che il diritto del lavoratore a ricevere l'importo delle ultime tre retribuzioni dal Fondo di Garanzia presuppone la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro e la verifica del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare.
Nel caso in esame, entrambi i requisiti erano soddisfatti: il credito del ricorrente per le ultime tre mensilità (dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020), era stato ammesso al passivo, e il datore di lavoro era stato dichiarato insolvente.
L'eccezione sollevata dalla parte resistente, riguardante la non corrispondenza delle mensilità agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, è stata considerata priva di fondamento.
Niente prescrizione quinquennale
Nella sua disamina, il Tribunale ha anche escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente, evidenziando che il diritto al pagamento delle retribuzioni e al TFR da parte del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale. Pertanto, questo diritto è distinto dal credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Come stabilito nella sentenza n. 8199/2025, "il diritto del lavoratore di ottenere il pagamento degli emolumenti retributivi ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro".
La giurisprudenza, riprendendo questo principio, ha confermato che la prescrizione non decorre prima che il credito venga verificato e ammesso al passivo.
Il diritto contestato, nella specie, non era prescritto, poiché il lavoratore ricorrente era stato ammesso al passivo il 16 maggio 2024, aveva presentato la domanda al Fondo il 12 settembre 2024 e aveva ricevuto il rigetto il 17 gennaio 2025. Pertanto, il termine di prescrizione annuale non era scaduto.
Il giudice del lavoro, in definitiva, ha imposto al Fondo di Garanzia INPS il pagamento delle ultime tre retribuzioni, del TFR e delle differenze salariali.
Corte di Cassazione: rifiuto dell'intervento del Fondo per crediti non esigibili
Fatti del caso
Nel caso esaminato dalla Cassazione, invece, i lavoratori di una società fallita avevano richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR per i crediti maturati durante il periodo di lavoro con la società cedente.
Tuttavia, il loro rapporto di lavoro era stato trasferito a una cessionaria, in seguito a un accordo sindacale che rinunciava alla solidarietà per i crediti maturati con la cedente.
Nonostante la cedente fosse stata dichiarata fallita, i lavoratori hanno chiesto il pagamento dei crediti dal Fondo di Garanzia.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, stabilendo che l'accordo sindacale che rinunciava alla solidarietà tra cedente e cessionario non fosse opponibile all'INPS, che gestisce il Fondo di Garanzia.
La Corte ha quindi ribadito che il rapporto previdenziale con l'INPS è distinto dal rapporto di lavoro con il datore di lavoro e che il fondo non può essere chiamato a rispondere per crediti non ancora esigibili al momento della domanda.
Inoltre, la Cassazione ha escluso l'intervento del Fondo di Garanzia, in quanto il TFR non era ancora maturato al momento del trasferimento del ramo d'azienda.
L'INPS, pertanto, non era vincolato dagli accordi sindacali conclusi tra il lavoratore e i datori di lavoro cedente e cessionario, che regolavano esclusivamente il rapporto tra di loro, ma non il rapporto con l'ente previdenziale.
Nella decisione, in particolare, viene espressamente affermato:
L'ordinanza n. 30746/2025 chiarisce che il Fondo di Garanzia interviene solo per i crediti già maturati e esigibili, escludendo quelli che non sono ancora sorti al momento della domanda.
Gli accordi tra il lavoratore e il cessionario, inoltre, non possono incidere sui diritti previdenziali, stabilendo che il TFR deve essere esigibile al momento della domanda per poter accedere al fondo.
Analisi comparativa delle due sentenze
Le due decisioni trattano questioni simili, ma con condizioni giuridiche differenti.
Nel primo caso, il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di un lavoratore per il pagamento dei crediti maturati durante il periodo di lavoro, stabilendo che il Fondo di Garanzia doveva intervenire.
Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha escluso il diritto all'intervento del fondo, poiché il credito non era ancora maturato al momento della domanda e non c'era stata alcuna insolvenza formalmente riconosciuta.
Gli effetti sulla protezione dei diritti dei lavoratori
Entrambe le pronunce hanno implicazioni per la protezione dei diritti dei lavoratori.
Nel primo caso, il lavoratore ha ottenuto il pagamento del TFR e delle retribuzioni non corrisposte, in linea con i diritti previsti dal Fondo di Garanzia.
Nel secondo caso, la Corte ha escluso che l'INPS dovesse intervenire per crediti non ancora esigibili, ribadendo che il Fondo di Garanzia si applica esclusivamente a crediti effettivamente maturati e non ancora pagati.
In generale, le decisioni evidenziano la necessità di rispettare i criteri legali stabiliti per l'accesso al fondo, che interviene solo in presenza di crediti già maturati e esigibili.
Domande Frequenti (FAQ)
Che cos'è il Fondo di Garanzia per il TFR?
Il Fondo di Garanzia per il TFR è un fondo pubblico gestito dall'INPS, che interviene per garantire il pagamento del TFR ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Come si accede al Fondo di Garanzia per il TFR?
Per accedere al Fondo di Garanzia, è necessario che il credito sia esigibile e che venga presentata una domanda all'INPS dopo aver accertato l’insolvenza del datore di lavoro o l’ammissione al passivo del suo fallimento.
Cosa succede se un lavoratore rinuncia alla solidarietà con il cessionario?
Se un lavoratore rinuncia alla solidarietà con il cessionario, non può accedere al Fondo di Garanzia per crediti maturati prima del trasferimento del ramo d'azienda, poiché il credito non è ancora esigibile.
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