Piani pensionistici esteri, chiarimenti sul trattamento fiscale
Pubblicato il 12 gennaio 2024
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Con la risposta ad interpello n. 5/2024, l’Amministrazione finanziaria si sofferma su due diversi tipi di piani pensionistici inglesi denominati: Self invested personal pension (Sipp) e International pension plan (Ipp).
Con il documento di prassi dell’11 gennaio si analizza il trattamento fiscale degli emolumenti pensionistici provenienti dal Regno Unito e percepiti da un soggetto residente in Italia, dove svolge un’attività di lavoro dipendente.
L’Istante, che dichiara di svolgere dall'aprile 2022 un'attività di lavoro dipendente per una società italiana e di aver trasferito in Italia la propria residenza nel medesimo periodo d'imposta, chiede conferma che il SIPP e l'IPP si qualifichino come schemi pensionistici ai fini delle imposte sui redditi.
Il lavoratore, infatti, ritiene che le prestazioni ricevute in forza dell'adesione ai suddetti schemi pensionistici SelfInvested Personal Pension (SIPP) ed International Pension Plan (IPP) siano da ricondurre a ''redditi da pensione'' di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.
Tassazione italiana per le pensioni estere corrisposte ad un soggetto residente
Nella risposta n. 5/E/2024, l’Agenzia ricorda che, ai sensi del Tuir, costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
NOTA BENE: Per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente''.
Pertanto, come precisato nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui al 24-ter del Tuir, costituiscono redditi da ''pensione'' i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l'accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con il Paese della fonte.
Dato che dalla documentazione integrativa dei due fondi emerge chiaramente la loro natura pensionistica, l’Agenzia delle Entrate conclude la risposta n. 5/E/2024 asserendo che le eventuali distribuzioni ricevute dall'Istante, da entrambi i suddetti schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, mentre eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituisce reddito imponibile in capo all'Istante.
Inoltre, l’Agenzia ribadisce la non applicabilità dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) alle forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero anche se deve essere indicata nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
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