Perfezionamento del contratto di lavoro con proposta via mail
Pubblicato il 11 maggio 2021
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Proposta di assunzione via e-mail senza esplicita accettazione o comportamenti concludenti? Il contratto di lavoro non è concluso.
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della decisione dei giudici di prime cure, aveva rigettato la domanda di un soggetto nei confronti di una Spa, avente ad oggetto la declaratoria dell'avvenuto perfezionamento, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di mesi 6 rinnovabili per altri 6, con sede di lavoro in Algeria.
La Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, aveva ritenuto che il contratto inter partes non fosse stato concluso atteso che alla proposta di assunzione non era seguita alcuna valida accettazione.
Proposta di assunzione via mail. Quando avviene la conclusione del contratto?
Era stato in proposito considerato che la mail inviata dalla società all’uomo - ritenuta da quest’ultimo determinante ai fini del perfezionamento del contratto – costituisse una mera proposta di assunzione cui non era seguita alcuna esplicita accettazione né alcun comportamento concludente idoneo a persuadere dell'avvenuta conclusione del contratto.
Anche l'avvio, presso il consolato algerino, della pratica per il rilascio del visto per motivi di lavoro, non poteva essere valutato in questi termini ma andava collocato, viceversa, in una fase prodromica e operante come condizione, mai verificatasi, peraltro, atteso che il consolato non aveva mai rilasciato il predetto visto.
Contratto perfezionato con esplicita accettazione o fatti concludenti
Il contratto – aveva concluso la Corte di gravame - non poteva dirsi concluso allorché il vano decorso del tempo determinava il mutamento delle esigenze aziendali in relazione alle quali la società aveva ipotizzato l'assunzione.
L’interessato aveva impugnato la decisione di secondo grado dinnanzi alla Corte di legittimità, lamentando, in primo luogo, l'incongruità logica e giuridica del convincimento in essa maturato in ordine all'inconfigurabilità, nel caso in esame, di un consenso raggiunto tra le parti in ordine alla conclusione del contratto di lavoro.
Con un secondo motivo, il ricorrente si doleva di un'erronea lettura della vicenda relativa al mancato rilascio del visto di lavoro a suo favore da parte del consolato algerino.
Censure tese a riproporre la propria versione dei fatti: inammissibili
La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 10565 del 21 aprile 2021, ha giudicato inammissibili entrambi i motivi di impugnazione.
Secondo gli Ermellini, le censure mosse si risolvevano, in realtà, nella riproposizione di una propria versione dei fatti, incentrata sulla valenza, in termini di accettazione della proposta di assunzione, delle dichiarazioni rese a meri impiegati incaricati del ricevimento dei documenti per l'ottenimento del visto e per l'esecuzione delle visite mediche.
Questo, a fronte di una ricostruzione della vicenda correttamente operata dalla Corte territoriale sulla base della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede istruttoria, tutte puntualmente richiamate e valutate.
Per i giudici di Piazza Cavour, quest’ultima valutazione costituiva un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità e per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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