Per l’Iva del professionista conta l’incasso

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La Cassazione, con sentenza n. 9091 depositata il 20 aprile 2011, è intervenuta sul caso di un professionista (un medico) che non aveva presentato la dichiarazione Iva ed aveva ricevuto un atto impositivo dall’agenzia delle Entrate. La questione era giustificata dall’accertato con il fatto che pur avendo svolto delle prestazioni non aveva ancora ricevuto tutti i pagamenti e, dunque, non aveva raggiunto un volume d'affari necessario all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per l'assoggettamento a Iva.

Con la sentenza in oggetto la Suprema corte avalla la decisione della Ctr Napoli, favorevole al contribuente, che motivava: “il terzo comma dell'art. 6 del dpr 26 ottobre 1972 n. 633, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo”.

Pertanto, il volume d'affari necessario all’assoggettamento deve essere calcolato in base alla data di pagamento dei corrispettivi e non a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali rese.
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