Per l’acconto 2022 occhio alle novità

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Per l’acconto 2022 occhio alle novità

Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef, Ires, Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero. Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2021 sulle quali commisurare gli acconti 2022.

Aspetto importante di cui tener conto, quest’anno, concerne i soggetti ormai fuori dall’adempimento. La casistica più rilevante è quella delle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che sono escluse dall’ IRAP, a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione (articolo 1, comma 8 della L. 234/2021). Pertanto, a partire dal 2022, tali soggetti non sono più tenuto all’acconto IRAP.

Da quest’anno, poi, a seguito dell’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, non è più dovuto l’acconto della maggiorazione Ires del 10,5% da parte delle società non operative. Per effetto delle novità, quindi, le penalizzazioni previste dall'articolo 30 della L. 724/94 non trovano applicazione per il periodo 2022 laddove i periodi di imposta 2017 - 2021 risultino in perdita fiscale ovvero 4 dei citati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo. Nessuna modifica, invece, ha interessato la disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n. 724/1994. Pertanto, la suddetta maggiorazione Ires del 10,5% resta applicabile dalle sole società non operative di cui all’articolo 30 della L. 724/94.

Resta ferma la misura dell’acconto: 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, in caso di contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e bipartizione del 40% (1° rata) e 60% (2° rata) per i contribuenti estranei agli ISA, oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro. Da ultimo si rammenta che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e 472 del 1997. Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

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