Per le compensazioni in F24, regole ad hoc

Pubblicato il



Per le compensazioni in F24, regole ad hoc

Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali, premi Inail ed altre somme a favore di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Enti Locali, ecc..) hanno facoltà di utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti ed i debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dalle denunce periodiche contributive.

Per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo abbiamo assistito ad un sostanziale restyling delle disposizioni in materia.

Nella trattazione che segue si cerca di fornire un quadro di sintesi dei diversi interventi.              

Regole per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali

In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, all’Irap ed alle imposte sostitutive possono essere utilizzati in compensazione orizzontale, per importi “superiori” a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Ciò è frutto dell’allineamento (a seguito dell’articolo 3 del D.L. 124/2019) alle norme in materia di Iva delle regole previste per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap. Va detto che l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia (circolare 28/E/2014, par.6).

Tornando alle regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui si ricorda che le stesse non si applicano:

  • ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770);
  • ai crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello Redditi (risoluzione n. 110/2019);
  • alle compensazioni “verticali o interne”. Infatti, il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e “non” alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante F24 (in tal senso la risoluzione 218/E/2003 e la circolare n. 29/E/2010).

In merito al superamento del limite dei 5 mila euro anni, ai fini della preventiva presentazione della dichiarazione, nella risoluzione 110/E/2019 è stato, altresì, precisato che sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte in F24. Così, ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES (codice tributo 2003) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione “non” dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES  in quanto tale compensazione è espressamente prevista dall’articolo 4, comma 3 del D.L. 69/1989 secondo cui “le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata”.

Nello stesso documento di prassi sono stati indicati i “codici tributo” dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti “pregressi” afferenti la medesima imposta, senza che la compensazione concorra al limite dei 5.000 euro.

Resta fermo che, ai fini della compensazione orizzontale dei crediti - relativi all’Iva, alle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell’Irpef e all’Irap - di importo superiori a 5.000 euro annui, è necessario che la dichiarazione da cui gli stessi scaturiscono sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione “alternativa” del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. In particolare, stando alla circolare 28/E/2014, deve ritenersi “equivalente” al visto di conformità anche la sottoscrizione della dichiarazione da parte:

  • del collegio dei revisori di cui all'articolo 234 del TUEL;
  • del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 14, comma 1, lett. e), del D.L. n. 138/2011 quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione.

Diversamente, i soggetti che possono apporre il visto di conformità ai fini della compensazione sono:

  • i responsabili dell'assistenza fiscale (cd. RAF) dei CAF-imprese;
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell'art. 3, comma 3, lett. a), del DPR n. 322/1998;
  • gli iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell'art. 3, comma 3, lett. b), del DPR n. 322/1998.

ATTENZIONE: L'obbligo del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) viene meno laddove il contribuente - pur essendo in presenza di un credito superiore a 5.000 euro - utilizzi in compensazione "orizzontale" nel modello F24 un importo non superiore al limite di 5.000 euro. Inoltre, il visto di conformità non è richiesto per i crediti d’imposta aventi natura strettamente agevolativa (ad esempio, il bonus autotrasportatori per il consumo di gasolio, il credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli, etc.), mentre è necessario per il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 225/2010).

Va da sé che gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRES.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tale caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello F24, anche se, per effetto della compensazione, il modello presenta un saldo finale uguale a zero;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tale caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche in F24.

Il limite massimo dei crediti d’imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione, a decorrere dall’anno 2022, è di 2 milioni di euro per ciascun anno solare (così come confermato dall’art. 1 comma 72 della L. 234/2021); si tratta di un limite “a regime” che sostituisce i precedenti 700.000 euro. Detto nuovo limite è comunque riferito all’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, sono utilizzati in compensazione “orizzontale” (o “esterna”) nel modello F24.

Compensazione crediti maturati relativi a imposte sui redditi e IRAP

Importi fino a 5.000 euro

compensazione dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito. Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia:

  • per la presentazione dei modelli F24, eccetto il caso di "compensazioni interne".
  • per i soggetti non titolari di partita IVA, a decorrere dai crediti maturati dal 2019;

Importi superiori a 5.000 euro

Crediti maturati prima del periodo d'imposta 2019

compensazione dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito purché la dichiarazione venga presentata munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo (salvo esonero ISA).

Crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta 2019

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • compensazione dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa (salvo esonero a seguito del regime premiale ISA)

Crediti contributivi e previdenziali

I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello Redditi relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Infine, si osserva che i crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così, un credito da autoliquidazione 2021/2022 potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. In ogni caso, non possono essere utilizzati in compensazione con debiti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

Esonero per l'applicazione degli Isa

Tenuto conto dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti l'applicazione degli Isa, è possibile, in presenza di determinate condizioni, essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a 20.000 euro annui per le imposte dirette e l’Irap (ovvero 50.000 euro annui relativi all’Iva). In particolare, per il periodo d'imposta 2021 (modello redditi 2022) sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità i soggetti ISA con un livello di affidabilità almeno pari a 8 oppure 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021). In tal caso, occorrerà barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel frontespizio dei modelli dichiarativi.

Compensazione a seguito di cessazione partita Iva 

In generale, in presenza di cessazione dell’attività, la norma di cui all’articolo 30 comma 2 del DPR 633/1972 dispone che il contribuente può “comunque” chiedere il rimborso dell’eccedenza di Iva detraibile maturata. L’utilizzo del termine “comunque” ci induce a considerare riconosciuto – in caso di cessazione dell’attività - il diritto al rimborso dell’Iva a prescindere dalle condizioni e dai limiti ordinariamente previsti. Tuttavia, la norma nulla dispone in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione “orizzontale” detto credito Iva. Una utile indicazione a tal fine è, di certo, quanto previsto dalla C.M. n. 127/99 al paragrafo 2.2: per i soggetti titolari di partita Iva che hanno cessato l'attività viene prevista la possibilità di riportare il credito Iva non compensato nella dichiarazione successiva a quella in cui è emerso. Allo stesso tempo, si evidenzia che nella dichiarazione annuale Iva, al rigo VX5, non si rilevano limitazioni in caso di cessazione dell’attività.

Compensazione “limitata”, invece, in caso di cessazione d’ufficio della partita Iva. Per effetto dell'articolo 2 del D.L. 124/2019, infatti, i crediti relativi ad imposte dirette e IRAP, di qualunque importo, non possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24 in caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA (emanato ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/1972) per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli articoli 1-5 del DPR 633/1972.

Tale preclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulta cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. Appare chiaro che ove vengano meno tali condizioni la compensazione del credito dovrebbe essere nuovamente consentita. Analogamente a quanto sopra, va ricorda che i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie e che risultano essere destinatari di un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, non potranno avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti Iva. Attenzione, però che - in quest’ultimo caso - il divieto di compensazione orizzontale, a partire dalla data di notifica del provvedimento, è circoscritto ai soli crediti Iva.

L’esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le “irregolarità” che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione dal Vies. Sul punto, i funzionari dell’Agenzia hanno precisato che la «riabilitazione» all' effettuazione delle compensazioni orizzontali di crediti Iva è direttamente connessa alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Resta fermo che, qualora il contribuente proceda ugualmente all’utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione di quanto sopra previsto, il modello F24 è “scartato” e comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso l’F24 mediante apposita ricevuta. Si ricorda che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nell’ F24 scartato si considerano non eseguiti.

Rebus compensazione per i bonus edilizi

Una eventualità su cui occorre porre particolare attenzione è quella concernente l’utilizzo in compensazione, entro il prossimo 31 dicembre 2022, dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito nell’ambito delle detrazioni edilizie. Come noto, l’articolo 121, comma 3 del D.L. 34/2020 dispone che:

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati [...]  in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso..".

Stando alla norma, quindi:

  • il credito d’imposta deve essere compensato in F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
  • la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Tenuto conto di dette limitazioni appare chiaro che il contribuente, laddove presenti crediti d’imposta “eccedenti” i debiti fiscali e contributivi, dovrà trovare una soluzione per non perdere quella parte della quota di credito che resta inutilizzata entro la fine dell’anno e che non può comunque essere chiesta a rimborso. Premesso che uno degli ultimi versamenti utili ai fini della compensazione è quello del secondo o unico acconto delle imposte (da versare entro il prossimo 30 novembre) ci si chiede come procedere se, successivamente a tale scadenza, vi sia ancora un “residuo” della quota di credito da utilizzare. Secondo alcuni commentatori una soluzione potrebbe essere quella di adottare il criterio cd. “previsionale” di determinazione degli acconti versando un ammontare superiore all’importo dovuto (ossia determinato in base al metodo cd. storico) “trasformando” così un credito d’imposta da agevolazione, soggetto ad un limite temporale, in un saldo a credito di Irpef, Ires o Irap utilizzabile in compensazione ovvero da chiedere a rimborso, senza limiti temporali. Tale situazione, tuttavia, potrebbe esporre ad una situazione di “abuso del diritto”. In particolare, secondo l’articolo 10-bis della L. 212/2000:

Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

Ai fini dell’esistenza dell’abuso del diritto si considerano:

  1. operazioni “prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
  2. “vantaggi fiscali indebiti” i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità  delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Di converso, non si considerano abusive, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. Ciò detto, laddove il maggior versamento in acconto fosse accompagnato anche da maggiori imponibili sarebbe più difficile per l’amministrazione contestare la scelta del contribuente (non rilevandosi alcun indebito vantaggio fiscale) e, per quest’ultimo, cadere nell’abuso del diritto.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici

A seguito dell’articolo 3 del D.L. n. 124/2019 è stato esteso ai soggetti “non titolari di partita Iva” l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni “orizzontali” dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’Irap nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi.

Per la presentazione delle deleghe contenenti compensazioni è, quindi, d’obbligo l’utilizzo dei sistemi telematici delle Entrate (in passato tale obbligo - per non titolari di partita Iva - era circoscritto ai soli F24 “a saldo zero” e per particolari crediti d’imposta agevolativi). Inoltre, visto il riferimento ai crediti maturati in qualità di “sostituto d’imposta”, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta finalizzati al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 ovvero bonus di 80 euro o nuovo "trattamento integrativo").

Al riguardo, nella risoluzione n. 110/E/2019 sono stati indicati i “codici tributo” dei crediti (suddivisi per tipologia) che comportano l’obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia delle Entrate nonché i “codici tributo” dei crediti che, configurano “compensazione interna” e, quindi, non rientrano nell'obbligo in esame. Resta ferma l’esclusione dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici delle Entrate (anche per i soggetti non titolari di partita Iva) degli F24 contenenti compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (cd. compensazioni “verticali”).  

Si osserva che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici dall’Agenzia:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998).

Modalità di invio del modello F24

F24 web

servizio che consente di compilare ed inviare telematicamente il modello F24 direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC.

F24 online

servizio che consente di inviare telematicamente il modello F24 attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile oppure tramite programmi disponibili sul mercato.

F24

intermediari

servizio riservati agli intermediari (professionisti, associazioni, CAF, ecc.) che:

  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del 21 giugno 2007)
  • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia “non sussiste” qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una “mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24” (risoluzione 110/E/2019). Tuttavia, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, occorrerà presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo).

Presentazione modello F24

Casi

Soggetti titolati partita Iva

Soggetti non titolati partita Iva

F24 con saldo a “debito”

senza compensazioni

  • servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc..;
  • servizi telematici Agenzia Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc.;
  • possibilità modello F24 cartaceo.

F24 con compensazioni

e saldo a “debito”

 

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo)

F24 a saldo zero

Crediti d’imposta agevolazioni

Controllo preventivo delle compensazioni

Da ultimo, si rammenta la presenza di una specifica disciplina sanzionatoria (il comma 49-quater all’articolo 37 del D.L. 223/2006) da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. In particolare, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, il modello F24 al fine di verificare se sussistono “profili di rischio” in relazione alle compensazioni. Pertanto, se a seguito della suddetta attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelano (in tutto o in parte) “non utilizzabili” in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ne dà pronta comunicazione telematica (entro 30 giorni) al soggetto che ha trasmesso la delega stessa e, nel contempo, irroga una sanzione, per “ciascun” F24 scartato:

  • “proporzionale” (pari al 5% dell'importo), nel caso trattasi di importi fino a 5.000 euro
  • ovvero, “fissa” (pari a 250 euro), in presenza di importi superiori a 5.000 euro.

Detta disposizione sanzionatoria si applica per “ciascuna delega” di pagamento scartata e non ammette l’applicazione delle disposizioni in materia di “cumulo giuridico e continuazione” di cui all’articolo 12 del Dlgs. 472/1997. Il riferimento a “ciascuna delega” comporta che, nel caso in cui siano scartate più deleghe di pagamento, le sanzioni saranno irrogati in relazione a ciascuna di esse, mentre, se all’interno dello stesso modello F24 si individuano più compensazioni “a rischio”, la sanzione verrà irrogata una sola volta in quanto lo scarto è riconducibile ad una unica delega.

Dell’F24 scartato ne viene data comunicazione al soggetto che ha inviato la delega stessa e, quindi, al contribuente o all’intermediario. Nei 30 successivi al ricevimento della comunicazione il contribuente:

  • se rileva “elementi non considerati o valutati erroneamente”, può fornire chiarimenti all'Agenzia;
  • è tenuto ad effettuare il pagamento delle sanzioni.  

Se il pagamento non viene effettuato, la sanzione viene iscritta a ruolo e contestata mediante cartella. E’ chiaro che l'iscrizione a “ruolo” della sanzione non viene eseguita se il contribuente paga la somma dovuta (la sanzione o le sanzioni in caso di pluralità di violazioni) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Non è prevista, invece, alcuna possibilità di definizione agevolata delle sanzioni. Sul piano temporale, l'agente della riscossione “notifica” la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Vengono, tuttavia, demandate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le relative disposizioni di attuazione.

 

Quadro Normativo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito