Per il credito d’imposta locazioni regole diversificate

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Per il credito d’imposta locazioni regole diversificate

Ancora modifiche alla disciplina del tax credit locazioni. Le novità, questa volta, arrivano dal decreto cd. “Sostegni-bis”.

L’articolo 4 del D.L.73/2021, infatti, con un primo intervento “proroga” al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Ulteriori novità hanno riguardato l’estensione del beneficio al periodo gennaio - maggio 2021, ma con presupposti diversi rispetto alla norma vigente. Il comma 2 dell’articolo 4 del D.L.73/2021, in particolare, prevede la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda):

  • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ossia 26.05.2021 e, quindi, il riferimento è all’anno 2019);
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Stante la nuova norma, quindi, il  tax credit locazioni spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; la stessa norma prevede, altresì, che ai locatari “esercenti attività economica” il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Conseguentemente, il test sul fatturato sarà effettuato prendendo a riferimento la  media mensile dei periodi da mettere a confronto (e non più mese per mese) e rilevare una contrazione di almeno il 30%. Il beneficio, poi, spetta - anche in assenza del requisito relativo alla riduzione del fatturato - ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Resta dubbia, invece, l’applicazione di quest’ultima disposizione – stante il richiamo ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28  del D.L.34/2020 e non anche al comma 5 - ai soggetti che operano in comuni calamitati ossia a coloro che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31.01.2020).

Da ultimo, la norma stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da covid-19. Sul piano operativo, si rammenta che il credito d'imposta è utilizzabile “direttamente” in compensazione nel modello F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In alternativa all’utilizzo diretto, resta ferma la possibilità di cedere” il credito d’imposta.

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