Pensioni, riscossione dei contributi sindacali
Pubblicato il 30 settembre 2020
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L’INPS, con le circolari 30 settembre, n. 112, n. 113 e n. 114, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’Istituto e le Organizzazioni sindacali SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) e GILDA NAZIONALE COMITATI BASE INSEGNANTI (GILDA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Tali convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2021 e possono essere rinnovate, sei mesi prima della data di scadenza, su richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’INPS a mezzo posta elettronica certificata. Ad ogni modo, le parti possono recedere dalla convenzione con apposita comunicazione a mezzo pec.
I soggetti che possono rilasciare la delega per il versamento dei contributi sindacali, tramite tarttenuta sulla pensione, sono i pensionati titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità ad esclusione dei soggetti beneficiari di pensione o assegno sociale.
L’INPS mette a disposizione dei pensionati interessati al versamento dei contributi sindacali appositi canali telematici. Nello specifico la delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi del documento di riconoscimento valido. La delega alla riscossione della quota associativa, presentata insieme alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa, ovvero in caso di pensione già in essere sarà l’Organizzazione sindacale ad inviare all’INPS i dati della delega.
Si rammenta che, il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, rimanendo l’Istituto estraneo. Ogni comunicazione dell’associato deve, dunque, essere inviata all’Organizzazione sindacale competente. In caso di revoca alla delega l’associato dovrà darne comunicazione direttamente all’Istituto indicando l’Organizzazione sindacale interessata e gli estremi del documento di identità. Successivamente, sarà l’INPS a perfezionare la richiesta ed a comunicarla all’Organizzazione stessa.
La misura della trattenuta dei contributi sindacali viene determinata applicando una percentuale sugli importi lordi delle singole rate di pensione compresa la tredicesima mensilità ed escludendo i trattamenti di famiglia e gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati a favore dei grandi invalidi del servizio:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
L’Inps è esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione ed in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale.
L’istituto verificherà annualmente l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalle organizzazioni sindacali e sottoporrà a verifica le deleghe che presentano delle difformità di dati in fase di acquisizione. A tal fine l’Organizzazione sindacale dovrà fornire all’Istituto, entro 30 giorni, la documentazione cartacea in originale. Se dalle verifiche effettuate dall’Inps emergono delle irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione delle penali applicate in base alla gravità dell’inadempimento.
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