Pensioni di marzo 2022: cosa cambia con assegno unico e riforma IRPEF

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Pensioni di marzo 2022: cosa cambia con assegno unico e riforma IRPEF

L'INPS, con la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022, spiega gli effetti sulle pensioni delle ultime novità in materia di tassazione (legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022), assegno unico e universale per i figli a carico (decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) nonchè in merito al nuovo coefficiente di perequazione automatica di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021.

L’adeguamento delle pensioni alle novità legislative sopra descritte è stato effettuato sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022.

Vediamo nel dettaglio come ha operato l'INPS.

Pensioni: nuova tassazione IRPEF

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 2) ha novellato:

- l'articolo 11 - Determinazione dell'imposta - del TUIR, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta per la tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022 (si veda tabella che segue);

- l'articolo 13 - Altre detrazioni - del TUIR, modificando le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi.

Scaglioni e aliquote IRPEF 2022

Scaglioni di imposta

 

Aliquote 

 

Fino a 15.000 euro 

 

23% 

 

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 

 

25% 

 

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 

 

35% 

 

Oltre 50.000 euro 

 

43% 

 

L’articolo 1, comma 3, ha inoltre abbassato a 15.000 euro (dai previgenti 28.000 euro) la soglia di reddito complessivo (articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21) superata la quale il trattamento integrativo fiscale di regola non spetta, abrogando la cd. ulteriore detrazione fiscale.

Tenendo conto di tutte queste novità, l'INPS ha adeguato il calcolo fiscale sulle pensioni e ha comunicato che, dal 2022, il trattamento integrativo verrà riconosciuto solo per i redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro.

Pensioni: detrazioni fiscali per i figli a carico

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico dal 1° marzo 2022, modificando, dalla stessa data, l'articolo 12 del TUIR sulle detrazioni fiscali per i figli.

Applicando la novella normativa, l'INPS, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, ha provveduto a:

  • mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
  • revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili, per i figli minori di 3 anni e per i nuclei con più di tre figli;
  • revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

Attenzione. Per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022 si dovrà presentare una nuova domanda di detrazione fiscale.

Pensioni: assegno al nucleo familiare e assegni familiari

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 (articolo 10, comma 3) prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2022 e solo per i nuclei familiari con figli e orfanili, vengano meno l'assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988) e gli assegni familiari (articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797).

Inoltre, lo stesso decreto legislativo (articolo 11 che modifica il DL n. 79/2021, convertito) stabilisce che l’assegno temporaneo per i figli minori sia riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo del precedente termine del “31 dicembre 2021”.

Facendo seguito alle predette novità, l'INPS:

⦁ ha riconosciuto le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;

⦁ ha cessato, dal 1° marzo 2022, di erogare l'ANF e AF per i nuclei familiari con figli e orfanili, che riceveranno l’Assegno unico e universale.

Restano invece ancora dovute e spettanti le prestazioni di ANF e AF per nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Pensioni: perequazione automatica

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2022, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è pari a +1,70%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2022 (circolare n. 197 del 23 dicembre 2021) l'INPS ha applicato la percentuale di perequazione, pari all’1,60%.

Sulla rata di marzo 2022 verrà pertanto applicato l’indice di perequazione dell’1,70% e saranno riconosciuti gli eventuali arretrati.

Pensioni: aggiornamento dei valori

L'INPS rende noto di aver proceduto, sulla base della variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni pari all’1,90%, alla rideterminazione:

  • del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2% annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento (circolare n. 15 del 28 gennaio 2022);
  • delle fasce di retribuzione e di reddito pensionabili;
  • del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022 (525,38 euro mensili);
  • delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

Il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene, invece, erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.

Sono stati, infine, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità nonchè il massimale di retribuzione imponibile utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà (articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

In allegato alla circolare l'INPS fornisce le tabelle aggiornate.

Allegati

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