Pensione marittimi
Pubblicato il 04 aprile 2016
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I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché facciano valere 1.040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
L’INPS, in data 1 aprile 2016, ha comunicato di aver sottoposto alle valutazioni dei Ministeri competenti la questione circa la possibilità dell’equiparazione dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi, ai fini del pensionamento.
A seguito dei pareri positivi espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con messaggio n. 1431/16, è stata disposta la suddetta equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della Legge n. 413/1984, a condizione che dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima risulti che il marittimo sia dedicato all’attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato GMDSS.
Sarà, tuttavia, cura del lavoratore marittimo presentare la suddetta tabella di armamento dalla quale dovrà risultare lo svolgimento dell’attività in questione per il periodo minimo richiesto.
- eDotto.com – Edicola dell’1 aprile 2016 - Pensione anticipata marittimi – Schiavone
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