Pegno mobiliare non possessorio. Modalità di versamento dei tributi

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Pegno mobiliare non possessorio. Modalità di versamento dei tributi

L’articolo 1, comma 4, DL n. 59/2016, ha previsto la possibilità di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. In questo modo, il bene oggetto di pegno può essere utilizzato per l’attività di impresa.

A tal fine con il decreto Economia/Giustizia del 25 maggio 2021 n. 114, è stato emanato il regolamento del registro telematico dei pegni mobiliari non possessori. Successivamente, sono arrivati:

  • con il provvedimento n. 262734 del 12 ottobre 2021 l’elenco delle categorie merceologiche cui appartengono i beni sui quali può essere costituito il pegno mobiliare non possessorio;
  • con il provvedimento del 12 gennaio 2023 l’adozione delle specifiche tecniche del registro, per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore.

Pegno mobiliare non possessorio: regole per il versamento di tributi e diritti

A completare il quadro per attivare il registro dei pegni mobiliari non possessori è giunto in data 6 aprile 2023 il provvedimento agenziale 120760 riguardante le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.

In particolare, si prevede che il versamento delle somme dovute

  • per l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni,

avvenga con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante.

NOTA BENE: In fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, vanno indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario.

Stessa modalità va seguita per il versamento delle somme dovute per la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio, l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione, o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione.

Invece, con riferimento alla consultazione del registro, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 120760/2023 prevede due modalità:

  • l’addebito su conto corrente per l’imposta di bollo su certificati e copie delle singole formalità,
  • il versamento mediante la piattaforma “pagoPA” per le visure, con fornitura del servizio immediata.

Atteso provvedimento per l’operatività

Ora non resta che attendere i tempi tecnici per attivare operativamente la piattaforma telematica; un apposito comunicato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate avviserà della data di attivazione del Registro pegni.

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