Registro dei pegni mobiliari non possessori. Regolamento

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Registro dei pegni mobiliari non possessori. Regolamento

Emanato il decreto Economia/Giustizia del 25 maggio 2021 n. 114, presente nella GU n. 190 del 10 agosto, riguardante il regolamento del registro telematico dei pegni mobiliari non possessori.

Detto registro – denominato “Registro pegni” - era stato previsto dall’articolo 1, comma 4, DL n. 59/2016, come garanzia dei crediti concessi alle imprese. Il funzionamento prevede che sia possibile dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. Ciò consente di poter continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l’attività di impresa.

Gestore del registro sarà l’Agenzia delle Entrate che avrà otto mesi di tempo, dalla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione dell’apposito sistema informatico.

Un comunicato della stessa Agenzia avviserà della da data di attivazione; dal giorno successivo sarà possibile presentate “le formalità”.

Iscrizione al registro

Il richiedente l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, accompagnandolo da domanda sottoscritta in forma digitale.

L’iscrizione può avvenire in base ai seguenti atti costitutivi:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
  • contratto sottoscritto digitalmente dalle parti;
  • provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.

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