Pedone non attraversa sulle strisce? Concorso di colpa
Pubblicato il 29 gennaio 2019
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La Cassazione ha ritenuto corretta una conclusione di merito con cui era stata riconosciuta la concorrente responsabilità, in capo ad un pedone, in ordine al sinistro che lo aveva visto coinvolto mentre stava attraversando la strada, fuori dalle strisce pedonali.
Principio di diritto ribadito dalla Cassazione
Nello specifico, la Corte – ordinanza n. 2241 del 28 gennaio 2019 – ha, in primo luogo, ricordato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito, lo stesso deve:
- muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
- accertare in concreto la colpa del pedone;
- ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
Orbene, nella specie,nell'affermare che il comportamento assunto dal pedone era da qualificarsi quale concausa nella produzione dell'evento atteso che sul pedone medesimo che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli, e che il Giudice di prime cure, non aveva fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa, aderendo sostanzialmente alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte, spiegando un corretto impianto logico e argomentativo, la corte di merito aveva, nell'impugnata sentenza, dato piena e corretta applicazione dell'indicato principio di diritto.
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