Peculato a carico del geometra
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 settembre 2011
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I giudici di Cassazione – sentenza n. 34086 del 14 settembre 2011 – hanno confermato la condanna per peculato disposta dalle Corti di merito nei confronti di un geometra di Genova che, in diversi episodi, si era appropriato del denaro versato dai cittadini ai fini della definizione di pratiche edilizie di condono.
A fronte delle argomentazioni dell'imputato, secondo cui non era configurabile, nei suoi confronti, il reato contestatogli, la Corte di legittimità ha sottolineato che il peculato “si verifica tanto se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità giuridica quanto semplicemente quella materiale del denaro altrui”.
In particolare – continua la Suprema corte - “il possesso di tale denaro per ragioni di ufficio, presupposto dei delitto in questione, si verifica sia se avvenga secondo le regole che disciplinano i pagamenti all'ente sia se si realizzi con violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio al riguardo, potendo tale violazione costituire un illecito disciplinare che si aggiunge al peculato”. E', infatti, irrilevante che l'appropriazione derivi da un corretto e legittimo esercizio delle funzioni esercitate da parte del geometra o dall'esercizio di fatto e arbitrario di tali funzioni.
- ItaliaOggi, p. 33 – Pratiche edilizie, è peculato l'appropriazione del geometra - Alberici
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