Patto di famiglia con imposta sulle donazioni
Pubblicato il 21 dicembre 2018
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Il patto di famiglia è assoggettato all’imposta sulle donazioni.
Questo, sia per quanto riguarda il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatta salva la sussistenza delle condizioni di esenzione), sia per quel che concerne la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari.
Detta ultima corresponsione, inoltre, è assoggettata ad imposta in base all’aliquota e alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario, non, dunque, al rapporto tra disponente ed assegnatario e nemmeno a quello tra disponente e legittimario.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 32823 del 19 dicembre 2018.
Cos’è il patto di famiglia?
Il patto di famiglia, si rammenta, è il contratto di cui all’articolo 768 bis del Codice civile, con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
La Sezione tributaria della Cassazione, appurata la sottoposizione del patto di famiglia all’imposta sulle donazioni, si è pronunciata in merito all’applicazione, sulle quote di liquidazione, delle aliquote previste dall’articolo 2, comma 49, del convertito DL n. 262/06, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti: “a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento”.
Corresponsione con aliquota relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario
Nel caso esaminato, se la sentenza della CTR risultava corretta nella parte in cui aveva disciplinato la tassazione di un patto di famiglia (facendola rientrare, appunto, nell’ambito dell’imposta di donazione), tuttavia aveva erroneamente ritenuto applicabile la tassazione con l’aliquota di cui alla lettera a), in luogo di quella prevista dalla lettera a bis) di cui all’articolo 2 richiamato.
Gli Ermellini, ovvero - posto che, nella specie, si trattava dell’opposizione di un avviso di liquidazione avente ad oggetto una somma corrisposta dall’assegnatario a tacitazione della sorella - hanno evidenziato come, correttamente, il prelievo tributario dovesse essere determinato in ragione del rapporto intercorrente tra l’assegnatario ed il legittimario non assegnatario, non già di quello intercorrente tra il disponente (ascendente in linea retta) e l'assegnatario.
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