Patent box, sei mesi in più per la documentazione. Bozza circolare in consultazione

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Patent box, sei mesi in più per la documentazione. Bozza circolare in consultazione

Dal 18 gennaio 2023 sono disponibili in consultazione pubblica una bozza di circolare, che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al precedente atto del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.

I due documenti sul regime opzionale del Patent box saranno in consultazione fino al 3 febbraio 2023. I contributi potranno essere inviati alla mail: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, gli interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:

  • tematica;
  • paragrafo della circolare;
  • osservazione;
  • contributo;
  • finalità.

Lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi contenenti proposte di modifica o di integrazione, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Gli argomenti che vengono approfonditi dall’Amministrazione finanziaria sono quelli relativi all’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo istituto, fino al contenuto della documentazione idonea e alla sua efficacia ai fini dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria.

Patent box, chiarimenti sulle modifiche alla disciplina

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle Entrate parte dall’analizzare le novità introdotte al nuovo regime Patent box dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021.

Tale norma, si ricorda, ha previsto la sostituzione del Patent box con una nuova opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (“super deduzione”).

Il nuovo regime agevolativo opzionale, infatti, consente al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili. Il tutto per incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell’esercizio di attività di impresa.

Riguardo all’ambito soggettivo, si riconoscono tra i beneficiari dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa, che assumano la veste di “investitori” e, quindi, procedano all’“assunzione del rischio”.

Per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

NOTA BENE: Sono esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che – pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile – non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.

Circa le modalità di ingresso al regime agevolato, la bozza di circolare ricorda che l’accesso al nuovo regime Patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.

ATTENZIONE: L’opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta. I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione sia esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.

Con riferimento al periodo transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo regime, si osserva che la legge di Bilancio 2022 ha disposto che non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime Patent box a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/21, ossia, considerando per semplicità espositiva un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta 2021.

Il documento di prassi facendo riferimento ai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, individua le fattispecie più ricorrenti che si possono verificare con riferimento a coloro che:

  • intendono transitare nel nuovo regime Patent box;
  • permangono nel precedente regime Patent box.

La seconda parte del documento di prassi è, invece, dedicata all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione.

Patent box, sei mesi in più per predisporre la documentazione

Nello schema di provvedimento che è in consultazione vengono riportate le modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di nuovo regime patent box.

Tra le novità più rilevanti viene prevista la possibilità per i soggetti beneficiari del nuovo regime agevolativo di indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.

In caso di rettifica della maggiorazione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria detta documentazione.

Inoltre, è previsto che la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

NOTA BENE: La modifica al provvedimento prevede, dunque, che per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime Patent box la firma elettronica con marca temporale possa essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Infine, la predisposizione della documentazione idonea con apposizione della firma elettronica con marca temporale rappresenta condizione necessaria per la disapplicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non per la fruizione dell’agevolazione.

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