Patent box, passaggio dal “vecchio” al “nuovo” regime. Chiarimenti Entrate

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Patent box, passaggio dal “vecchio” al “nuovo” regime. Chiarimenti Entrate

Scade il 28 febbraio 2024 il termine per l’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent box nel modello REDDITI 2023. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che, per l’anno 2022, vogliono accedere al Nuovo Patent Box possono ancora esercitare la relativa opzione all’interno del modello Redditi 2023 entro e non oltre la data del 28 febbraio 2024.

NOTA BENE: Vale la stessa data per la presentazione delle dichiarazioni tardive. Il 28 febbraio termina, infatti, la possibilità per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, che non l’hanno presentata entro la scadenza ordinaria del 30 novembre 2023, di mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso: oltre questo termine, le dichiarazioni si considerano omesse.

Entro la scadenza del termine per l’invio delle dichiarazioni tardive, dunque, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono anche esercitare l’opzione per il nuovo Patent box, sempre nel modello REDDITI 2023.

NOTA BENE: Fino al periodo d’imposta 2024 è ammessa una fase transitoria di temporanea convivenza tra precedente e nuovo regime Patent box con riferimento a beni immateriali diversi.

Passaggio dal vecchio al nuovo Regime

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 2/2023 fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime di Patent box previsto dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (''Regime del Vecchio Patent Box''), a seguito dell’introduzione di un nuovo regime agevolato (''Regime del Nuovo Patent Box'') da parte dell’articolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021.

L’istante, che si trova al termine della scadenza dell'opzione quinquennale per il Vecchio Patent Box, chiede spiegazione sui requisiti per rimanere nel regime opzionale di tassazione agevolata, è specificatamente:

  1. se in virtù dell'opzione quinquennale esercitata per il Regime del Vecchio Patent Box per il periodo ... e della comunicazione dell'adozione della Documentazione Vecchio Patent Box per il periodo d'imposta 2020 sia legittimato a fruire per il periodo di imposta 2021 del Vecchio Patent Box con riferimento ai redditi derivanti sia dall'utilizzo diretto che dall'utilizzo indiretto dei Software;
  2. in caso di risposta affermativa anche per il periodo d'imposta 2021 del Vecchio Patent Box, se in relazione a tale periodo d'imposta possa fruire del regime di penalty protection connesso alla predisposizione della Documentazione Vecchio Patent Box relativamente all'utilizzo diretto ed indiretto dei Software;
  3. dato che nel modello di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2021 (''Redditi SC 2022'') non è più possibile esercitare l'opzione per l'autoliquidazione/comunicare il possesso della documentazione con riferimento al Regime del Vecchio Patent Box, quali siano gli adempimenti richiesti al contribuente per fruire dei predetti regimi ed i relativi eventuali termini di scadenza.

Regime opzionale del Patent Box, cos’è

Si ricorda brevemente che Il regime opzionale di tassazione agevolata ''Patent box'', originariamente introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (''Legge di stabilità 2015''), è un regime fiscale di favore per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all'estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all'estero.

L'articolo 6 del Dl n. 146/2021 convertito ha sostituito la disciplina sopra descritta che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili con un'agevolazione (cd. Nuovo Patent Box), che si sostanzia nella maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

In altri termini, le modifiche apportate al regime prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione netta, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110%.

La nuova disciplina ha previsto un periodo transitorio per il passaggio al nuovo Patent Box: le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 146/2021 e ai successivi periodi d'imposta, ossia, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta 2021.

Patent Box, requisiti per la permanenza nel regime

Nella risposta ad interpello n. 2 del 4 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono i requisiti per rimanere nel "vecchio" regime di favore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, le imprese che hanno esercitato l’opzione per il “vecchio” Patent box per l’utilizzo diretto dei beni intangibili permangono nel regime precedente fino alla scadenza del quinquennio a condizione che nel modello Redditi relativo al 2020 abbiano esercitato l’opzione per l’autoliquidazione “OD”.

NOTA BENE: Si tratta dell’opzione Oneri documentali esercitata dai soggetti che operavano un utilizzo diretto del bene e che hanno optato per il regime di autoliquidazione OD.

Nel caso invece di utilizzo indiretto (che non richiedeva ruling), l’opzione per il nuovo regime fa cessare automaticamente quello precedente, ma è comunque consentito permanere nel Vecchio Patent box se viene esercitata un’opzione OD per esercizi precedenti al 2021.

ATTENZIONE: In tal caso, le opzioni non dovranno più essere ripetute nelle dichiarazioni successive fino alla scadenza del quinquennio.

La risposta n. 2/2023, infatti, riporta anche le specificazioni rese con il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 (''Provvedimento Nuovo Patent Box''), contenente le disposizioni di attuazione della nuova disciplina di favore, secondo cui: ''i soggetti che, avendo esercitato l'opzione PB, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime Patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali".

Salvo il “vecchio” regime Patent box fino al 2024

Le imprese che intendano usufruire dei benefici fiscali del nuovo Patent Box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce.

L'opzione per il nuovo Patent Box ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Le imprese che avevano esercitato l'opzione per il vecchio Patent Box per periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 146), possono scegliere di passare al nuovo regime del Patent Box, inviando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le imprese che, nel modello redditi 2021 non hanno optato per l’accesso al vecchio regime possono ancora esercitare l'opzione, presentando una comunicazione tardiva, entro il 28 febbraio 2022, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

Con riferimento al periodo d’imposta 2022, invece, l’opzione può essere esercitata nel modello REDDITI 2023 “tardivo” da presentarsi entro il 28 febbraio 2024.

Per approfondire il discorso sul nuovo regime agevolativo, si invita a leggere il post: “Nuovo Patent box, quali condizioni per ottenere la penalty protection?”

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