Nuovo Patent box, quali condizioni per ottenere la penalty protection?

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Nuovo Patent box, quali condizioni per ottenere la penalty protection?

Il regime fiscale agevolativo cosiddetto Patent box ha subito una evoluzione ad opera dell’articolo 6 del Dl n. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla Legge di bilancio 2022, che ne ha semplificato la disciplina sostituendolo con quello previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il nuovo Patent box, dunque, prevede una deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali.

Nello specifico, viene prevista una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese finalizzate allo sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei seguenti beni immateriali agevolabili: software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

NOTA BENE: Tra i beni agevolabili non rientrano i marchi di impresa e il know how.

Per approfondire si rimanda al post: “Patent Box, modifiche alla disciplina. Pubblicata la circolare definitiva”.

A chi è rivolta l’agevolazione del nuovo Patent Box

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

NOTA BENE: L’ingresso al nuovo regime Patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.

Tale opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta.

L’opzione può essere esercitata dall’investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali secondo la definizione contenuta nel provvedimento n. 48243/2022 attuativo della nuova agevolazione, che definisce:

  1. gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea;
  2. le modalità di esercizio delle opzioni.

Tale investitore per poter esercitare l’opzione deve svolgere le attività rilevanti previste dal suddetto provvedimento attuativo.

Viceversa, sono escluse le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfetario.

Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

I soggetti che intendono optare per il nuovo Patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione.

Chi, invece, vuole transitare dal vecchio regime a quello nuovo può farlo, secondo quanto previsto dalla norma, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Penalty Protection, cosa è

Il provvedimento attuativo n. 48243/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha definito anche gli elementi da illustrare nella documentazione informativa affinché sia idonea a evitare le sanzioni in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che esercitano l’opzione per la super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo, infatti, possono indicare le informazioni necessarie al riscontro della corretta determinazione della maggiorazione mediante idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal punto 7 del citato provvedimento agenziale.

In particolare, il contribuente che opta per l’agevolazione dovrà, in relazione a ciascun periodo d’imposta del quinquennio, predisporre una specifica documentazione che, in caso di rettifica della maggior deduzione operata delle spese agevolabili, gli permetterà di beneficiare della non applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Con la più recente circolare n. 5 del 24 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la predisposizione della suddetta documentazione idonea si configura come pura facoltà del contribuente e la eventuale sua mancata predisposizione non preclude l’accesso all’agevolazione, ma - in caso di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate - non trova applicazione l’esimente sanzionatoria.

Per ottenere la tutela della “Penalty Protection” è, dunque, necessario, tra le altre cose, che:

  • venga predisposta la documentazione relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento, per ciascun periodo di imposta di applicazione del regime del Patent Box;
  • venga comunicato il possesso del set documentale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia della maggiorazione;

Inoltre, il par. 11.3 del citato provvedimento prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.

Condizioni per la fruizione della Penalty Protection

Con la FAQ pubblicata in data 24 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha voluto offrire una ulteriore specificazione in merito alle modalità di comunicazione del possesso della documentazione idonea necessaria per la fruizione della “penalty protection” relativa al nuovo regime del Patent box.

Il quesito chiedeva, infatti, se ai fini del beneficio della penalty protection, il contribuente è tenuto a comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

L’Agenzia, nella sua risposta, dopo aver richiamato il quadro regolatorio indicato, conferma che il contribuente ha l’onere di comunicare annualmente - in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box - il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

Si evidenzia, inoltre, che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.

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