Partite Iva inattive non chiuse, dal 5 ottobre rischio sanzione
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 22 settembre 2011
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Con la risoluzione n. 93 del 21 settembre 2011, l’agenzia delle Entrate detta le modalità operative da seguire per una corretta chiusura delle partite Iva inattive alla luce dell’articolo 23, comma 23 del Dl 98/2011.
Ai titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente (30 giorni) presentato la dichiarazione di cessazione attività è data la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione pagando, con l’ “F24 Versamenti con elementi identificativi”, la sanzione ridotta pari a 129 euro entro il 4 ottobre 2011 (90 giorni dall’entrata in vigore del Dl 98 del 6 luglio 2011). L’agevolazione è concessa se la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con il provvedimento, inoltre, l’Agenzia fornisce ulteriori indicazioni rispetto a quanto contenuto nella recente risoluzione 72/E/2011:
- per fruire del beneficio previsto è necessaria la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi, il modello di pagamento dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte;
- non è richiesta la presentazione agli uffici della copia del pagamento effettuato;
- non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (imprese individuali e lavoratori autonomi), di fatto sostituiti dal versamento stesso.
- per fruire dell’agevolazione il soggetto non deve aver esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non deve aver effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività esposta nel modello di pagamento;
- nel rispetto delle condizioni richieste e con il versamento della sanzione sono ritenute sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività indicato nel modello di pagamento.
Per la compilazione del modello si indica quanto segue.
Nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno esposti i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno esposti: nel campo “tipo” la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” il numero della partita Iva da cessare; nel campo “codice” il codice tributo 8110; nel campo “anno di riferimento” l’anno di cessazione dell’attività.
Si precisa che l’Agenzia imposterà la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Si avvisa che scaduto il termine concesso, l’Agenzia potrà procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando una sanzione fino al massimo di 2.065 euro.
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