Pagamenti POS: obbligo comunicazione dati delle transazioni con SDI
Pubblicato il 24 marzo 2025
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Con il provvedimento n. 142285 del 21 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito in via ufficiale i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico (come i POS, fisici o virtuali) saranno obbligati a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
Ma quali sono, nel dettaglio, i dati da indicare? E quali i termini da rispettare?
Il provvedimento stabilisce che le comunicazioni devono contenere i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti di attività d’impresa, arte o professione, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate tramite tali strumenti.
Contesto normativo
L’obbligo di comunicazione per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, come i POS, è stato introdotto dall’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto Decreto fiscale 2020), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. La norma prevede che tali operatori trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento forniti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti da parte degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 142285 del 21 marzo 2025, vengono definiti in modo puntuale i termini, le modalità operative e il contenuto dettagliato delle comunicazioni da inviare, aggiornando il quadro regolatorio in vigore. Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente quello precedente del 30 giugno 2022, che prevedeva l’invio delle informazioni tramite PagoPA S.p.A..
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico agli esercenti, ovvero i prestatori di servizi di pagamento (PSP), come banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.
In particolare, si tratta degli acquirer che, tramite un contratto di convenzionamento, permettono agli esercenti di accettare pagamenti con POS, fisici o virtuali. A partire dal 2026, questi soggetti dovranno trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati richiesti, tramite il Sistema di Interscambio (SID).
Informazioni da trasmettere
I soggetti obbligati, come previsto dal provvedimento n. 142285/2025, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una serie di dati dettagliati relativi agli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti e alle transazioni effettuate. Le informazioni da inviare, secondo le specifiche tecniche allegate, includono:
- Il proprio codice fiscale (del prestatore di servizi di pagamento);
- Il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
- Il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;
- L’identificativo del rapporto contrattuale come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- L’identificativo univoco del POS utilizzato per accettare la transazione;
- La tipologia di POS (fisico o virtuale);
- La tipologia di operazione, distinguendo tra pagamento e storno di pagamento;
- La data contabile delle transazioni elettroniche;
- L’importo complessivo giornaliero delle transazioni effettuate dall’esercente;
- Il numero giornaliero delle transazioni effettuate.
Questi dati consentono all’Agenzia delle Entrate di effettuare un monitoraggio puntuale e standardizzato dei pagamenti elettronici, rafforzando i controlli in chiave di tracciabilità e contrasto all’evasione fiscale.
Modalità, termini e gestione delle ricevute
La trasmissione dei dati deve essere effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Ai fini del provvedimento, il sabato non è considerato lavorativo, e non saranno ritenute tardive le comunicazioni inviate entro l’ultimo giorno del mese.
Le comunicazioni devono essere inviate direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SID), utilizzando file telematici conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Una volta trasmessi i dati, l’Agenzia fornisce una ricevuta di elaborazione, che attesta l’avvenuta ricezione e l’esito dei controlli effettuati. La ricevuta contiene informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, compresi eventuali scarti totali o parziali.
In caso di errori o dati non acquisiti, i soggetti obbligati devono trasmettere nuovamente le informazioni scartate entro 5 giorni lavorativi, così da garantire la completezza e correttezza della comunicazione.
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