Crediti d’imposta Pos, novità dal “Sostegni-bis”

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Crediti d’imposta Pos, novità dal “Sostegni-bis”

Con la conversione in Legge del decreto cd. “Sostegni-bis”, arrivano novità per i crediti d'imposta agganciati all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella disposizione, infatti, agisce su due differenti fronti: da una parte, si incrementa (dal 30% al 100%) il vigente credito d’imposta sulle commissioni addebitate tra il 1/07/2021 ed il 30/06/2022 nel caso in cui il Pos utilizzato sia “collegato” al registratore telematico o siano adottati “strumenti di pagamento evoluto” (D.Lgs.n.127/2015); dall’altra, viene previsto un “nuovo” credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Credito d’imposta sulle commissioni bancarie

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, l’articolo 22 del D.L. n.124/2019 (cd. “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha istituito un credito d’imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni agganciato alle commissioni addebitate sulle transazioni tracciabili.

In particolare, il credito d’imposta:

  •  è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6 del DPR 605/1973) nonché per le transazioni effettuate mediante “altri strumenti di pagamento tracciabili” (es: SumUp, Satispay, Googlepay, ecc..);
  • spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni a “condizione” che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro;
  • concerne le commissioni riguardanti le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori “finali” (ossia persone fisiche non imprenditori) dall'1.7.2020; sono, escluse dal beneficio le commissioni addebitate per operazioni nei confronti di soggetti passivi Iva.

Con due provvedimenti ad hoc sono state, poi, emanate le disposizioni “attuative” della norma.

In primis, la Banca d’Italia (provv. del 21 aprile 2020), ha individuato i criteri e le modalità con cui i soggetti convenzionatori (ossia il prestatore dei servizi di pagamento) devono comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 29 aprile 2020, ha definiti i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari sono tenuti ad inviare telematicamente. Una volta in possesso delle suddette informazioni l’Agenzia utilizzerà i dati per controllare la spettanza del credito di imposta nonché per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.

Ciò premesso, con la conversione in legge del D.L. n. 73/2021, il legislatore è andato ad incidere sulla misura in esame, in vigore già dallo scorso anno. Nello specifico, con il nuovo comma 1-ter - inserito nel corpo dell’articolo 22 del D.L. n.124/2019 -  viene stabilito che il credito d’imposta è determinato sul 100% (in luogo del 30%) delle commissioni maturate nel periodo 1° luglio  2021 - 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei  confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (articolo 2, comma 3 del Dlgs 127/2015) ovvero  sistemi “evoluti” di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs 127/2015). 

Struttura delle commissioni

Per quanto riguarda le “commissioni” - quale base di calcolo del credito d’imposta - si osserva che sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti che regolano i rapporti concernenti i servizi di pagamento tra gli “esercenti” ed i soggetti “convenzionatori”. Tali accordi possono prevedere:

  1. la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale);
  2. l'applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio;
  3. il pagamento di tariffe «a pacchetto» che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.

Il credito di imposta spetta – come evidenziato dalla Banca d’Italia - per le commissioni sul “transatto. In particolare, rientrano nella definizione di «commissione», i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Laddove l’esercente si avvale di più punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili ad un medesimo soggetto convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni potrà riferirle al “complesso” delle transazioni accettate ovvero specificare tale dettaglio.

Fin qui, le indicazioni della Banca d’Italia. Tuttavia, nella pratica, molte aziende stanno ricevendo comunicazioni incomplete o comunque senza alcun “dettaglio” delle operazioni riferibili ai consumatori finali rispetto a quelle diverse da queste. E’ chiaro che ciò potrebbe esporre l’azienda o il consulente ad errori nel calcolo del credito d’imposta. Si auspica, quindi, che sul punto vengano fornite indicazioni più puntuali.

Contratto di convenzionamento

L'attività di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un contratto che permette agli “esercenti” di abilitarsi all'accettazione di uno strumento di pagamento elettronico. Il contratto di convenzionamento, pertanto, si riferisce a “servizi diversi e aggiuntivi” rispetto a quelli risultanti dal contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento.

Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare, l'operatività connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e può essere stipulato anche con un prestatore “diverso” da quello presso cui l'esercente detiene il conto. Il convenzionamento non riguarda solo le carte di pagamento ma ricomprende anche gli altri servizi per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell'esercente App in grado di consentire il colloquio tra l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare “QR code” contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore.

Il credito d’imposta

Come anticipato, il nuovo tax credit è pari al 100% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali, effettuate tramite carte di credito/ debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Restano ferme, in ogni caso, le indicazioni fornite provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, ossia che:  

  • ai fini del bonus rileva l'accettazione in Italia da parte dei soggetti convenzionatori e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio “può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano”.
  • non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni;
  • ai fini del credito di imposta, vengono prese in considerazione “unicamente” le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali. Per le carte di pagamento tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte “consumer”, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle carte “business” che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attività. Sempre con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l'attività di emissione delle stesse.

Analogamente al passato, i soggetti che emettono le carte di pagamento sono tenuti ad inviare telematicamente alle Entrate le informazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.

Come precisato nel provvedimento 21.04.2020 della Banca d’Italia, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni le seguenti informazioni:

  • l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto “descrittivo” delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito.

Quest’ultimo prospetto dovrà essere in grado di illustrare, nello specifico, l'ammontare:

1) delle commissioni “totali”: si tratta dell’insieme delle commissioni pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale che da un non consumatore;

2) delle commissioni addebitate sul “transatto” per le operazioni effettuate dai consumatori finali;

3) dei “costi fissi” periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’invio delle suddette informazioni avviene su base “mensile” (entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento) utilizzando un formato che “ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità”: tra le modalità di trasmissione in via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite PEC e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente.

Così, per le commissioni addebitate nel mese di agosto, la comunicazione arriverà entro il 20 settembre. Dette “informazioni” saranno inviate dagli operatori dei servizi di pagamento - con la stessa cadenza – anche alle Entrate, la quale potrà utilizzarli sono per attività di controllo e verifica della spettanza del bonus.

Si ricorda che, ai fini dell'individuazione del “termine” per l'invio delle comunicazioni si distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente. Inoltre, l'articolo 22, al comma 4, con riguardo alla possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa).

Il mese di addebito delle commissioni è, in genere, quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono, tuttavia, modelli di business diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento.

E’ chiaro che i prestatori che non stipulano convenzioni e, conseguentemente, non mettono a disposizione degli esercenti i relativi sistemi di pagamento, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione.

Nuovo bonus per acquisto/noleggio di Pos “collegati” o “evoluti”

Con l’articolo “22-bis” del D.L. n.124/2019 (introdotto dall’articolo 11-bis co. 11 del D.L. 73/2021 convertito) è stato inserito un nuovo credito d'imposta connesso all’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Detto beneficio riguarda gli esercenti attività d’ impresa, arte o professioni che:

  • effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori “finali”;
  • tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

ed è “parametrato” al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo sostenuto dall’esercente ed  include le spese di “convenzionamento” ovvero quelle per il collegamento tecnico degli strumenti.

La misura del credito d’imposta è, tuttavia, “diversificata” in relazione all’arco temporale di riferimento, alla tipologia di strumento tracciabile utilizzato e all’ammontare dei ricavi/compensi dell’esercente del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese. Infatti, nel caso di strumenti di pagamento elettronico (Pos ordinari o strumenti software) “collegati” al registratore telematico, il credito d’imposta spetta - nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente, nelle seguenti misure:

ACQUISTO/NOLEGGIO/UTILIZZO DI POS “ORDINARI” COLLEGATI AL RT

Credito d’imposta (max spesa 160 euro)

Limite ricavi e compensi anno 2020

70% spese sostenute

Fino a 200.000 euro

40% spese sostenute

Da 200.001 e fino a 1 milione di euro

10% spese sostenute

da €. 1.000.001 e fino a 5 milioni di euro.

zero

superiore a 5 milioni di euro

La norma fa riferimento ad un unico credito d’imposta per singolo contribuente, anche in presenza di più POS. Inoltre, il beneficio, dovrebbe spettare una sola volta per l’intero periodo considerato.

Così, ad esempio, se un’impresa ha conseguito ricavi nell’anno 2020 pari a 250.000 euro e ad agosto 2021 sostiene spese per il convenzionamento e installazione di un Pos “collegato” al registratore telematico pari a 300 euro, le spetta un credito d’imposta pari al 40% di 300, ossia 120 euro. Nel caso in cui la stessa impresa, in ottobre 2021 installi un ulteriore Pos, spendendo 150 euro, allora il credito d’imposta “teorico” di complessivi 220 euro (120 + 60) deve essere ridotto nel limite del massimale di 160 euro.

Bonus maggiorato per chi investe in strumenti di pagamento “evoluti”. Stando alla norma, infatti, agli  esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che - nel corso dell’anno 2022 (1° gennaio - 31 dicembre 2022), acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti “evoluti” di pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta - nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro - nelle seguenti misure:

ACQUISTO/NOLEGGIO/UTILIZZO DI POS “EVOLUTI”

Credito d’imposta (max spesa 320 euro)

Limite ricavi e compensi

100% spese sostenute

fino a 200.000 euro

70% spese sostenute

da 200.001 fino a 1 milione di euro

40% spese sostenute

da € 1.000.001 fino a 5 milioni di euro

zero

superiore a 5 milioni di euro

Così, ad esempio, nel caso in cui una società abbia conseguito, nell’anno 2021, ricavi per 800 mila euro e nel corso dell’anno 2022 provveda all’acquisto di un Pos “evoluto” (che consente anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) pari a 600 euro, spetta un credito d’imposta pari al 70% di 600 euro ossia pari a  420 euro. In tal caso, il credito d'imposta viene ricondotto al massimale di 320 euro.

Si fa presente che anche per il nuovo credito d’imposta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

Modalità di utilizzo dei tax credit

Regole comuni per entrambi i tax credit, ma con qualche “differenza”. Infatti, fermo restando che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del DLgs.241/1997) mediante il modello F24, elemento di “differenziazione” concerne il momento di utilizzo in compensazione.

Nello specifico, si evidenzia che:

  • in base all’articolo 22 del D.L. n.124/2019 (credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici) il beneficio è compensabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Così, è possibile utilizzare in F24 il beneficio nel mese di settembre in relazione alle commissioni di agosto;
  • in base all’articolo 22-bis del D.L. n. 124/2019 (credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con RT) il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa.

Utilizzo in compensazione - il codice tributo

Con la risoluzione n. 48/E del 31.08.2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6916” per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24 del credito d'imposta per le commissioni addebitate.

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta. 

Per il credito d’imposta di cui all’articolo 22-bis del D.L. n.124/2019, invece, sarà una risoluzione di prossima emanazione ad individuare il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione.

Resta fermo che il tax credit:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; 
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir (deducibilità interessi passivi o altri componenti negativi);
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta di “maturazione” del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta “successivi” fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Si osserva, altresì, che il credito d’imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. In particolare, l'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per gli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 relativo gli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Con il provvedimento dello scorso 6 agosto 2021 n. 211996/E, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai fini fiscali. Nello specifico, viene stabilito che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.

Conservazione documentazione

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria (provvedimento 181301/E/2020).

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO N. 211996 DEL 06.08.2021;

DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N.48 DEL 31.08.2020;

BANCA D’ITALIA – PROVVEDIMENTO DEL 21.04.2020;

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