Organismi di mediazione: in vigore le nuove regole su iscrizione e registro
Pubblicato il 15 novembre 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Entra in vigore il 15 novembre 2023 il nuovo decreto del ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli Organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione.
Con l'approdo del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (n. 255 del 31 ottobre 2023) si è completato il quadro normativo relativo alla mediazione civile e commerciale, per come revisionato a seguito della Riforma Cartabia.
Il decreto, nel dettaglio, contiene le regole su:
- determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli Organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione;
- approvazione delle indennità spettanti ai medesimi Organismi;
- istituzione dell'elenco degli Organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere;
- procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR.
Il testo, si rammenta, segue due decreti ministeriali pubblicati nel corso dell'estate, recanti regole attuative della riforma del processo civile in materia di mediazione, per quanto riguarda, rispettivamente, bonus fiscali e gratuito patrocinio.
Il decreto n. 150/2023 sostituisce integralmente il precedente DM n. 180/2010 che, per espressa previsione, viene abrogato.
In esso, come anticipato, è contenuta la disciplina del Registro degli Organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli Organismi ADR, dell'elenco degli enti di formazione per la mediazione e dei requisiti di iscrizione.
Organismi di mediazione, requisiti iscrizione
Ai fini dell'iscrizione nel registro, in particolare, sono richiesti requisiti, dettagliatamente disciplinati, di:
- onorabilità;
- serietà;
- efficienza.
Particolare attenzione, in particolare, è destinata ai requisiti di efficienza, in ordine ai quali l'Organismo deve attestare, peraltro:
- le modalità della gestione contabile;
- la disponibilità di registri informatizzati e di sistemi per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione;
- il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo e quello che intercorre con ciascun mediatore;
- la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.
Richiesti anche obblighi di trasparenza degli organismi da rendere accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web, di una serie di dati e di informazioni anche necessarie per la presentazione di eventuali reclami.
Ulteriori disposizioni sono dedicate alla tenuta del registro e degli elenchi e relative iscrizione, variazioni e verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla vigilanza.
Formazione, novità
A seguire, sono disciplinati i percorsi di formazione, sia iniziale che continua, dei mediatori, dei mediatori esperti e dei formatori.
Rispetto alla formazione base dei mediatori, si segnala che il numero di ore del corso passa a ottanta ore, cui si aggiunge lo svolgimento di un tirocinio.
Questo per chi ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, mentre per coloro che non ne sono in possesso è previsto un corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore.
Spese e indennità, Tabelle aggiornate
Di seguito, il provvedimento contiene norme che disciplinano:
- le indennità e delle spese per il primo incontro nonché in materia di determinazione:
- il valore della lite e dell'accordo di conciliazione;
- le spese di mediazione.
Sono inoltre aggiornate le tabelle delle spese di mediazione per gli Organismi pubblici mentre, per quelli privati, sono indicati i criteri per l'approvazione della tabella delle spese.
Novità in vigore dal 15 novembre, disciplina transitoria
Il nuovo decreto, come detto, entra in vigore il 15 novembre 2023 ma reca anche alcune disposizioni di natura transitoria:
Tra queste, la previsione secondo cui gli Organismi di mediazione che, iscritti in registro alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano presentato istanza di permanenza entro il 30 aprile 2023, avranno 9 mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti (vale a dire fino al 15 agosto 2024).
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: