Ordini di protezione familiare disposti anche dal Collegio

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Ordini di protezione familiare disposti anche dal Collegio

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono attribuiti al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 736-bis del Codice di procedura civile.

Tuttavia, non è escluso che gli stessi provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del Codice civile possano essere disposti dal Tribunale in composizione collegiale, chiamato ad arbitrare un conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso.

Una diversa interpretazione, che faccia, ossia, leva sul tenore letterale delle disposizioni, ne tradirebbe la ratio di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia inconsapevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, “il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi”.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 15482 del 22 giugno 2017, pronunciata nell’ambito di una vicenda di separazione in cui ad un padre era stato ordinato, dal Tribunale in composizione collegiale, di cessare ogni comportamento pregiudizievole contro la ex partner e di non avvicinarsi alla casa familiare.

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