Ordine demolizione senza prescrizione

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Ordine demolizione senza prescrizione

In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, ancorché disposta dal giudice penale, non è soggetta alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. per le sanzioni penali, né alla prescrizione di cui all'art. 28 Legge 689/1981 per le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

E’ quanto in sintesi affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale.

Che non ricorra nell'ordine di demolizione – sostengono gli ermellini - alcuna finalità repressiva, è del resto confermato dalla possibilità di revoca della demolizione medesima, allorquando gli interessi pubblici sottesi alla tutela del territorio siano diversamente ponderati dall'autorità amministrativa, divenendo incompatibili con l’esecuzione della misura ripristinatoria.

Pene principali/demolizione Diversa natura Niente analogia

Non si scorge dunque motivo per applicare in tal caso, analogicamente, la causa di estinzione della prescrizione. La diversa natura e finalità delle pene principali, da un lato, e della demolizione, dall'altro, non consente difatti di individuare alcun elemento di identità tra i due casi.

Pene repressive Demolizione ripristinatoria

Si evidenzia infatti come le pene principali abbiano natura latu sensu repressiva ed una finalità rieducativa ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost. La demolizione invece, si è detto, non ha natura intrinsecamente repressiva né persegue finalità risocializzanti, perseguendo piuttosto una finalità ripristinatoria dell’assetto territoriale, sulla quale le esigenze individuali legate all'oblio per il decorso del tempo, risultano necessariamente soccombenti rispetto alla tutela collettiva di un bene pubblico.

Pertanto, alla stregua di dette considerazioni – conclude la Corte con sentenza n. 35052 del 19 agosto 2016 – deve conclusivamente negarsi, innanzitutto, natura intrinsecamente penale alla demolizione ed in secondo luogo la legittimità di un procedimento analogico  in assenza del presupposto della aedem ratio.

 

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