Opposizione a stato passivo rigettata? No al raddoppio del contributo unificato

Pubblicato il



Opposizione a stato passivo rigettata? No al raddoppio del contributo unificato

I giudici di Cassazione hanno precisato che l’opposizione allo stato passivo di un fallimento costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado, avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica.

Questo anche se, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 65/2006 e dal Decreto legislativo n. 169/2007, si configura come un giudizio a carattere impugnatorio.

Ne discende che, nell’ipotesi di suo rigetto, è esclusa la debenza del contributo unificato aggiuntivo introdotto per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose

E' quanto ribadito dalla Prima sezione civile nel testo dell’ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito