Opposizione a fermo amministrativo e compensazione delle spese di lite

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Secondo i giudici di legittimità - ordinanza n. 2883 del 10 febbraio 2014 - la disposizione sulla compensazione delle spese di lite ex articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, “quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.

Con particolare riferimento ad una controversia avente ad oggetto – come nel caso specificamente affrontato dalla Corte di cassazione – un'opposizione a fermo amministrativo, è legittimo che l'organo giudicante abbia proceduto alla compensazione delle spese di lite in considerazione dei dubbi giurisprudenziali sull'impugnabilità o meno del fermo medesimo.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Spese compensate nel giudizio d'opposizione - Alberici

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