Onlus con ricavi sopra al milione: obbligo del bilancio sociale

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Onlus con ricavi sopra al milione: obbligo del bilancio sociale

Viene chiesto di fornire chiarimenti sui soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale come previsto dall’art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore (CTS), per quanto riguarda l’esercizio chiuso al 31/12/2020.

La risposta è contenuta nella nota n. 11029 emanata il 3 agosto 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Onlus con ricavi sopra al milione

L’istante è una Onlus, non ancora trasformata in ETS, che ha raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 14, comma 1, Dlgs n. 117/2017. Tale norma dispone: “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali …”.

Si chiede se la disposizione sia diretta anche agli enti che hanno la qualifica di Onlus ed hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti.

L’Onlus ritiene che l’obbligo non la riguardi in quanto, nelle more dell’operatività del RUNTS, continua a sussistere l’Anagrafe delle Onlus, la cui disciplina non stabilisce obblighi di redazione del bilancio sociale. In aggiunta, viene fatto presente che esistono differenti modalità per conseguire l’iscrizione nel RUNTS da parte di APS e ODV da un lato e delle Onlus dall’altro.

Le conclusioni, però, non sono condivise dal Dicastero del Lavoro.

ETS che si avvalgono dei benefici: vige il dovere di rendicontazione

Innanzitutto si pone in evidenza come obiettivo della nuova disciplina del Terzo settore sia la previsione di obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente altresì mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale. A ciò è data attuazione con l’art. 14 citato, che impone l’obbligo informativo senza distinguere tra le varie tipologie di enti, identificando solo un requisito dimensionale (fatta eccezione per le imprese sociali).

Dunque, se viene raggiunta la soglia dimensionale, indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare, qualora l’ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status, dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta.

Con riferimento all’inclusione delle Onlus tra gli ETS e le modalità differenti di accesso al RUNTS, si specifica che, attendendo l’istituzione del Registro medesimo, l’iscrizione si intende soddisfatta da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’adempimento in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. E tali registri ricomprendono anche le Onlus.

Tale iscrizione, che ricomprende le Onlus, consente agli iscritti di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al Dlgs. n. 460/1997 ma anche delle ulteriori previsioni già vigenti contenute nel Codice del Terzo settore.

Un cenno alla scadenza riguardante l‘adempimento in parola: per il 2021, in via straordinaria, il bilancio sociale 2020 doveva essere approvato entro il termine del 31 luglio. Ma il ritardo non produce l’applicazione di sanzioni.

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