Impresa sociale. Bilancio anche per frazioni d’anno ma con deroga

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Impresa sociale. Bilancio anche per frazioni d’anno ma con deroga

Con nota n. 5176 del 19 aprile 2021 il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni sui tempi di redazione del bilancio sociale.

E’ stato chiesto, infatti, di chiarire se un ente che assume la forma di impresa sociale nell’aprile 2021 sia tenuto a redigere il bilancio sociale per lo stesso anno e depositarlo entro il 30 giugno 2022.

Impresa sociale. Bilancio per frazione di anno

Ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 4 luglio 2019, ad iniziare dal 2020, le imprese sociali, comprese le cooperative sociali e loro consorzi, sono tenute a depositare presso il registro delle Imprese e a pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Attraverso tale atto, gli enti danno attuazione alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi.

Quanto ai tempi di redazione del bilancio in parola, l’obbligo sorge anche quando l’impresa sociale viene costituita in corso d’anno, redigendo il documento per frazione d’anno.

Impresa sociale. Deroga: assorbimento nell’esercizio successivo

Tuttavia è stata riconosciuta una parziale deroga, che prevede un primo esercizio sociale più lungo rispetto all’anno, quando la formazione di un bilancio non abbia un significativo valore informativo; quando ciò avviene, è possibile, dunque, assorbire la frazione d’anno nell’esercizio successivo.

Questo allungamento è accettabile nel momento in cui non si superi il trimestre.

Così facendo, quindi, si esclude l’ipotesi di una retroattività del bilancio sociale (per il periodo dell’anno solare in cui l’ente ha svolto la propria attività senza essere in possesso della qualifica), ma si dà valore alla “rendicontabilità” anche per quei periodi di anno in cui l’ente, dopo aver acquistato la qualifica, è tenuto al rispetto di determinati parametri.

Il Minlavoro fa presente come il bilancio sociale deve essere visto anche in un’ottica dinamica, come “processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso un’interlocuzione con diversi soggetti”.

Ciò permette di superare le criticità derivanti da eventuali disallineamenti di carattere quantitativo con i valori esposti nel bilancio d’esercizio e riferiti all’intero anno.

Pertanto se l’impresa sociale ha acquisito la qualifica nell’ultimo trimestre 2020 potrà redigere un unico bilancio sociale sommando l’ultimo trimestre del 2020 con tutto l’anno 2021, pubblicando il documento nel 2022.

Invece, va presentato entro il 30 giugno 2021 il bilancio sociale della frazione dell’anno in cui la società ha operato quale impresa sociale, quando la stessa ha acquisito la qualifica dopo il 1° gennaio 2020.

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