Onere della prova al contribuente

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Il contribuente che intenda opporsi, in giudizio, ad un avviso di accertamento motivato per relationem non può esclusivamente allegare dubbi sulla correttezza dell'operazione dovendo, per contro, fornire la prova per superare l'avviso stesso e dimostrare che la motivazione di specie sia inadeguata rispetto alla propria posizione fiscale.

E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 2908 del 2010.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – Il motivo “per relationem” vale fino a prova contratia - Piagnerelli

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