Omologa del concordato non annulla il recupero della riscossione
Pubblicato il 11 novembre 2022
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L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla possibilità o meno che il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare possa essere atto che consenta di sospendere la riscossione.
Una società tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento per l'omologazione di una proposta di concordato fallimentare e raggiunta dalla richiesta di recupero di debiti preesistenti alla procedura, chiede che vengano indicati strumenti amministrativi a disposizione del contribuente per far recepire all’amministrazione finanziaria gli effetti delle pronunce assunte in sede fallimentare.
In particolare, l‘istante ritiene che possa farsi ricorso alla procedura di sospensione legale della riscossione, prevista nell’articolo 1, commi 537 e seguenti, L. 228/2012.
Nella risposta consulenza giuridica n. 6 fornita il 10 novembre 2022, l’Agenzia afferma la contrarietà a quanto proposto dal contribuente.
Sospensione legale della riscossione: tipizzazione
Infatti la normativa è stata modificata nel corso del tempo e, in particolare, è stata eliminata la "clausola aperta" di inesigibilità che si prestava ad essere utilizzata a fini dilatori per invocare la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna.
In conseguenza di ciò, le ipotesi di sospensione legale della riscossione sono tipizzate ex lege. Proprio tale tipizzazione esclude assimilazioni non volute dal legislatore, come quella proposta dall’istante, tesa ad assimilare le pronunce di omologa/decreto di esecutività del concordato fallimentare a quelle ordinarie rese in ambito tributario.
ATTENZIONE: In definitiva, il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l'esigibilità; dunque, lo stesso non può essere causa di sospensione della riscossione ex art. 1, comma 537 e ss., legge n. 228/2012.
In ogni caso, rammenta l’Agenzia, gli Uffici dell'Agenzia delle entrate o dell'ente di riscossione devono rispettare le norme e provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, dovendo agire secondo l'articolo 135 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi del quale il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.
Se ciò non avviene, il contribuente può agire in autotutela per l'annullamento o la revoca degli atti posti in essere in contrasto con la detta norma di diritto fallimentare.
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