Debiti Inail, aggiornamento sanzioni e tassi

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Debiti Inail, aggiornamento sanzioni e tassi

L’Inail, con la circolare 26 luglio 2022, n. 29, comunica, a seguito dell’innalzamento dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, nella misura dello 0,50%, di aver aggiornato i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

Dal 27 luglio 2022 i tassi di interesse dovuti sono i seguenti:

  • 6,50% per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 6,00% per la determinazione delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

La rateizzazione dei debiti dei premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse che è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, avvisa la circolare 29/2022, per le istanze di rateazione presentate a decorrere dal 27 luglio 2022, troverà applicazione il tasso di interesse fissato nella misura del 6,50%.

Si specifica che non si prevedono variazioni per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con l’applicazione del tasso di interesse vigente alla data di presentazione della domanda.

Sanzioni civili

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro dovrà pagare una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

Si specifica che la sanzione civile non potrà essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In virtù del citato incremento - da parte della Banca centrale europea - dei tassi di interesse, a decorrere dal 27 luglio 2022 si applicherà un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, laddove la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata di propria volontà ancor prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi che derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali è prevista una riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, salvo che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

  • nei casi di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
  • nei casi di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Pertanto, a decorrere dal 27 luglio 2022, si applicherà:

  • il tasso dello 1,25% (interesse legale) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.
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