Omesse ritenute previdenza oltre 10 mila Evasione
Pubblicato il 10 gennaio 2017
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A seguito della riforma operata con D.Lgs. n. 8 del 2016, l’imprenditore che abbia omesso di versare ritenute previdenziali per un ammontare superiore a 10 mila euro annue, rischia la condanna penale per evasione contributiva, anche se i reati relativi ad alcuni mesi si siano estinti per prescrizione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un imputato, ritenuto colpevole per reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, con condanna alla reclusione ed al pagamento di una multa.
Avverso detta condanna, l’imputato eccepiva che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritti gli omessi versamenti relativi ad alcune mensilità del periodo preso in considerazione, e quindi assolvere l’imprenditore per quelli dei mesi successivi, tenuto conto che, in tal modo, il totale delle ritenute non superava i 10 mila euro.
Punibilità Contano omesse ritenute dell’intero anno
Respingendo la censura, la Corte Suprema ha tuttavia evidenziato come, a seguito della riforma della norma incriminatrice operata con il menzionato D.Lgs. 8/2016, la soglia di punibilità di riferimento è stabilita in 10 mila euro annui. Ciò comporta che, anche se i reati relativi ad alcuni mesi, come nella specie, si siano estinti per prescrizione, per valutare la punibilità della condotta, occorre ugualmente avere riguardo alla somma delle ritenute non versate nel corso dell’intero anno.
Invero – sostiene la Suprema Corte - con la suddetta riforma il legislatore non ha semplicemente introdotto un limite di “non punibilità” delle condotte (10 mila euro), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, quale elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che va dunque ad incidere sul momento consumativo.
Ricorre nella specie, in altre parole, una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa, nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista per legge per il versamento dell’ultima mensilità (16 gennaio dell’anno successivo).
Non contano omissioni estinte per prescrizione
La struttura del nuovo reato di omesso versamento, come sopra tratteggiata – conclude la terza sezione con sentenza n. 649 del 9 gennaio 2017 - impone dunque di tener conto, al fine del superamento del limite di 10 mila euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, e dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
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