Ok alla sospensione della sentenza tributaria di primo o secondo grado

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Ribadendo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 217/2010 relativamente alla possibilità di sospensione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, i giudici di Cassazione, con sentenza n. 2845 del 24 febbraio 2012, hanno confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione di una sentenza dalla stessa emessa, nonostante avesse accolto, nel merito, le deduzioni dell’amministrazione finanziaria.

Secondo la Corte era applicabile, nella specie, l’articolo 373 del Codice di procedura civile che dispone la possibilità per il giudice, su istanza di parte e nei casi in cui dall'esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile, di disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell’esecuzione.
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