Ok alla rimessione in termini se la decadenza dall'impugnativa non dipende da colpa del contribuente

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La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con ordinanza n. 377/1/2011, ha accolto la domanda di remissione in termini avanzata da un contribuente che era stato raggiunto da un avviso di accertamento ma che, nonostante avesse incaricato il difensore di impugnare l'atto, era decaduto dai termini per attivare il contenzioso.

L'uomo aveva sottolineato come la decadenza dall'impugnazione non era dipesa da colpa a lui imputabile ma, come poi riconosciuto dai giudici provinciali, discendeva da un “insano gesto, posto in essere da una mente turbata e sconvolta, sicché assolutamente irresponsabile” da parte del difensore. Accolta, dunque, la sua richiesta di remissione in termini.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Il ricorrente incolpevole ha la rimessione nei termini - Sacrestano

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