Oic, valutazione titoli non immobilizzati. Bozza in consultazione
Pubblicato il 19 ottobre 2022
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L’OIC ha pubblicato in consultazione il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.
Eventuali commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.
Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022, convertito con Legge 4 agosto 2022 n. 122, cosiddetto Semplificazioni fiscali.
Dl Semplificazioni fiscali, titoli valutati in bilancio in base al loro valore di iscrizione
La norma del decreto Semplificazioni prevede che: “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze."
ATTENZIONE: La deroga si applica con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 73/2022) e potrà essere prorogata, con decreto del MEF, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
Pertanto, nei bilanci 2022 è possibile mantenere il valore d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (2021) anziché esporre il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, n. 9, del Codice civile).
A seguito dell’emanazione della norma del 2022, l’OIC ha predisposto il presente documento interpretativo tenuto conto del disposto dell’articolo 45 comma 3-novies che prevede che sia l’OIC a stabilire le modalità attuative contabili delle disposizioni del comma 3-octies per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali diverse dalle assicurazioni.
La bozza del documento interpretativo n. 11 conferma sostanzialmente le posizioni assunte in sede di redazione del documento interpretativo OIC n. 4, con il quale erano stati forniti chiarimenti in relazione all’analogo regime derogatorio previsto dal DL n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018) per gli esercizi 2018-2020.
Sostanzialmente viene confermato quanto segue:
- la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- non prevedere il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole;
- la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante. Tali strumenti derivati disciplinati dall’OIC 32, sono valutati al fair value alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio.
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