Oic, Interpretativi 4 e 5 su svalutazione titoli e rivalutazione beni d’impresa
Pubblicato il 30 aprile 2019
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Il 29 aprile 2019, l’Oic ha pubblicato, in versione definitiva, due documenti interpretativi applicabili alle società che redigono i conti annuali secondo le regole del Codice Civile, in cui si analizzano gli aspetti contabili della svalutazione dei titoli e della rivalutazione dei beni d’impresa.
I due documenti esaminano, da un punto di vista tecnico-contabile, le disposizioni introdotte, rispettivamente, dall'art. 20-quater del Dl n. 119/2018 e dall'art. 1, commi 940-960, della Legge 145/2018. Essi tengono conto delle osservazioni ricevute nella consultazione terminata il 6 marzo scorso.
Interpretativo n. 4, aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati
Il Documento interpretativo n. 4 approfondisce le disposizioni introdotte dall'art. 20-quater del Decreto legge n. 119/2018 in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.
Tale disposizione normativa consente di mantenere in bilancio titoli e partecipazioni al valore d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
L’aspetto critico di questa norma riguarda i titoli e le partecipazioni non quotati, dato che, in assenza di una quotazione, il redattore del bilancio deve scegliere se effettuare una svalutazione o meno.
L’Organismo italiano di contabilità chiarisce, in primo luogo, l’ambito di applicazione della disposizione, ricordando che i titoli di debito e di capitale, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale sono valutati, ex numero 9 dell'art. 2426 C.c., al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento mercato.
Esiste, però, la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 n. 9 del Codice civile per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018. Infatti:
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per i primi, si può mantenere, nel bilancio 2018, il valore d’iscrizione del bilancio 2017;
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per i secondi, si può mantenere il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
L’obiettivo della norma è quello di eliminare (sterilizzare) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Tale facoltà di deroga non si applica, però, agli strumenti finanziari derivati in quanto iscritti, ex numero 11-bis dell'art. 2426 c.c., al fair value.
Di qui, uno dei chiarimenti più importanti del Documento interpretativo n. 4, secondo il quale: la facoltà di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, di cui all’articolo 20-quater del Decreto legge 119/2018, può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato.
La deroga alla svalutazione dei titoli non immobilizzati non si applica, infatti, agli strumenti finanziari derivati, anche se questi possono essere iscritti nell'attivo circolante.
I derivati ne sono esclusi perché valutati con criteri differenti e soggetti ad una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value.
La suddetta facoltà deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società: in tal caso, il titolo ibrido è valutato al fair value, senza procedere allo scorporo e, pertanto, senza valutare il derivato al fair value e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal mercato.
Tale documento n. 4 si applica ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 119/2018, convertito con modificazioni con Legge 136/2018.
Interpretativo n. 5, aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa
Il documento interpretativo n. 5 si occupa, invece, degli “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa”.
Tale documento si applica al primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ossia al bilancio in cui trova applicazione la legge di rivalutazione 2019.
La versione definitiva del documento dell’Oic sottolinea che le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, sono soltanto quelle immobilizzate, come previsto dalla legge 342/2000.
Si ricorda che la rivalutazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, riguarda immobilizzazioni materiali e immateriali e partecipazioni immobilizzate: sono esclusi i beni utilizzati in base a contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in questo caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
L’individuazione del valore massimo della rivalutazione può avvenire utilizzando sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del valore di mercato.
La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2018 con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, applicando, per esigenze di omogeneità valutativa, un unico criterio all’interno della stessa categoria.
Con riferimento ai beni materiali e immateriali si possono adottare tre differenti modalità, che prevedono la rivalutazione:
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del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamendeto;
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del solo costo storico;
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della riduzione del fondo ammortamento.
- eDotto.com – Edicola del 26 febbraio 2019 - Oic. Valutazione titoli non immobilizzati e rivalutazione beni d’impresa. Documenti in consultazione – Moscioni
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