Occupazione del ballatoio. Per la reintegra, non basta il possesso dell’abitazione

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Occupazione del ballatoio. Per la reintegra, non basta il possesso dell’abitazione

Con riferimento al pianerottolo come bene condominiale, il proprietario – possessore di un’unità abitativa in un condominio, che sia spogliato del possesso di una porzione di ballatoio, ha l’onere – così come qualunque possessore – di fornire la prova dello ius possessionis, ossia dell’esercizio di un potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, con oggetto il ballatoio stesso. Non è a tal fine sufficiente, pertanto, il solo possesso dell’unità abitativa di proprietà esclusiva.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso della proprietaria di un’abitazione all’interno di un condominio, che lamentava l’illegittima occupazione, da parte di altro condomino, di una porzione di pianerottolo comune mediante realizzazione di un muro, all’uopo presentando domanda di reintegra del possesso.

Serve la prova del potere di fatto sulla porzione di ballatoio occupata

Nel respingere l’istanza della ricorrente, gli Ermellini hanno dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in un condominio, le parti comuni dell’edificio formano oggetto di compossesso pro indiviso che, tuttavia, può esercitarsi diversamente a seconda che le cose, gli impianti o i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale; oppure siano soggettivamente utili, sicché la loro unione materiale o destinazione funzionale ai piani o porzioni di piani dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari. Pertanto, nel primo caso, l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato, il proprietario – trae da tale utilità; nel secondo caso (che qui rileva), nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario.

In definitiva, nel caso de quo – conclude la Corte con sentenza n. 24471 del 17 ottobre 2017 – il ballatoio è suscettibile, nell’ambito delle cose comuni, di compossesso soggettivo nel senso sopra chiarito. Pertanto chi intende lamentarne lo spossessamento ed esperire azione a difesa del compossesso per conseguire la riduzione in pristino, deve fornire la prova (onere nella specie non adempiuto) dell’esercizio del potere di fatto sulla parte comune di cui si lamenta l’occupazione.

 

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