Dal 30 giugno sanzioni Pos e dead line per i tax credit

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Dal 30 giugno sanzioni Pos e dead line per i tax credit

Countdown per i tax credit agganciati agli strumenti di pagamento elettronici. Entro il prossimo 30 giugno, infatti, se non vi saranno novità dell’ultima ora sulla disciplina (numerosi sono gli emendamenti al Ddl. di conversione del D.L. 36/2022), entrerà in vigore l’obbligo di POS e le relative sanzioni e, nel contempo, giungeranno a scadenza gli specifici crediti d’imposta previsti. Così, nell’attesa di eventuali cambiamenti nella norma, vista l’imminenza della scadenza, si ricordano le disposizioni attualmente vigenti per accedere ai crediti d'imposta per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici:

  • per effetto dell’articolo 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019 arriva al 100% (rispetto al precedente 30%) delle commissioni il credito d’imposta sulle commissioni bancarie addebitate tra il 1/07/2021 ed il 30/06/2022 nel caso in cui il Pos utilizzato sia “collegato” al registratore telematico ovvero siano adottati “strumenti di pagamento evoluto” di cui all’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015;
  • per effetto dell’articolo 22-bis del D.L. n. 124/2019 (introdotto dall’art. 11-bis comma 11 del D.L. n.73/2021) è riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici (strumenti di cui all’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015).

Pertanto, in assenza di proroghe, dal 1° luglio 2022 tornerà applicabile la sola agevolazione del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

Novità che arriva dal 30 giugno 2022, poi, è quella concernente l’obbligo di Pos. A partire da tale data, infatti, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di «qualsiasi» importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o “prepagata”, da parte di tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Anche per questo intervento si attendono novità in sede di conversione del D.L. n.36/2022.

Nella disamina che segue, si ripercorrono le disposizioni vecchie e nuove.

Credito d’imposta sulle commissioni bancarie

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, l’articolo 22 del D.L. n. 124/2019 ha istituito un credito d’imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni agganciato alle commissioni addebitate sulle transazioni tracciabili. In particolare, il credito d’imposta:

  • è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7, comma 6 del DPR 605/1973) nonché per le transazioni effettuate mediante “altri strumenti di pagamento tracciabili” (es: SumUp, Satispay, Googlepay, ecc..);
  • spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni a “condizione” che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro;
  • concerne le commissioni riguardanti le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori “finali”; sono escluse dal beneficio le commissioni addebitate per operazioni nei confronti di soggetti passivi Iva.

Con due provvedimenti ad hoc sono state, poi, emanate le disposizioni “attuative” della norma. In primis, la Banca d’Italia (provvedimento del 21 aprile 2020), ha individuato i criteri e le modalità con cui i soggetti convenzionatori (ossia il prestatore dei servizi di pagamento) devono comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 29 aprile 2020, ha definiti i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari sono tenuti ad inviare telematicamente. Una volta in possesso delle suddette informazioni l’Agenzia utilizzerà i dati per controllare la spettanza del tax credit nonché per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito. Con la conversione in legge del D.L. n. 73/2021, il legislatore è andato, poi, ad incidere sulla misura in esame.

Nello specifico, con il comma 1-ter - inserito nel corpo dell’articolo 22 del D.L. n. 124/2019 - è stato  previsto che il credito d’imposta è determinato sul 100% (in luogo del 30%) delle commissioni maturate nel periodo 1° luglio  2021 - 30 giugno 2022, nel  caso  in  cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (articolo 2, comma 3 del Dlgs 127/2015) ovvero sistemi “evoluti” di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (articolo 2, comma 5-bis del Dlgs 127/2015). 

Il tax credit in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, quindi, è pari al 100% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali, effettuate tramite carte di credito/debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Restano ferme le indicazioni fornite provvedimento della Banca d’Italia, ossia che: 

  • ai fini del bonus rileva l'accettazione in Italia da parte dei soggetti convenzionatori e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ad esempio “può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano”.
  • non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni;
  • ai fini del credito di imposta, vengono prese in considerazione “unicamente” le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori finali. Per le carte di pagamento tali transazioni sono rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte “consumer”, ovvero carte emesse a favore di consumatori finali. Le carte consumer si distinguono dalle carte “business” che sono emesse a favore di aziende, artigiani, professionisti, per le spese legate all'esercizio delle proprie attività. Sempre con riferimento alle carte di pagamento, per «offerta di strumenti di pagamento», si intende, ai fini del provvedimento, l'attività di emissione delle stesse.

Analogamente al passato, i soggetti che emettono le carte di pagamento sono tenuti ad inviare telematicamente alle Entrate le informazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta. Come precisato nel provvedimento 21.04.2020 della Banca d’Italia, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni le seguenti informazioni:

  • l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero e il valore totale delle operazioni effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • un prospetto “descrittivo” delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito.

Quest’ultimo prospetto dovrà essere in grado di illustrare, nello specifico, l'ammontare:

1) delle commissioni “totali”. Si tratta dell’insieme delle commissioni pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale che da un non consumatore;

2) delle commissioni addebitate sul “transatto” per le operazioni effettuate dai consumatori finali;

3) dei “costi fissi” periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’invio delle suddette informazioni avviene su base “mensile” (entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento) utilizzando un formato che “ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità”: tra le modalità di trasmissione in via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite PEC e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente.

Dette “informazioni” saranno inviate dagli operatori dei servizi di pagamento - con la stessa cadenza – anche alle Entrate, la quale potrà utilizzarli solo per attività di controllo e verifica della spettanza del bonus. Ai fini dell'individuazione del “termine” per l'invio delle comunicazioni si distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente. 

Si ricorda che l'articolo 22, al comma 4, con riguardo alla possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa).  Il mese di addebito delle commissioni è, in genere, quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono, tuttavia, modelli di business diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento. E’ chiaro che i prestatori che non stipulano convenzioni e, conseguentemente, non mettono a disposizione degli esercenti i relativi sistemi di pagamento, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione.

Tax credit acquisto/noleggio di Pos “collegati” o “evoluti”

Con l’articolo 22-bis del D.L. n.124/2019 è stato previsto un credito d'imposta connesso all’acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Detto beneficio riguarda gli esercenti attività d’ impresa, arte o professioni che:

  • effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori “finali”;
  • tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Il credito d’imposta è “parametrato” al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo sostenuto dall’esercente ed include le spese di “convenzionamento” ovvero quelle per il collegamento tecnico degli strumenti.

La misura del credito d’imposta è, tuttavia, “diversificata” in relazione all’arco temporale di riferimento, alla tipologia di strumento tracciabile utilizzato e all’ammontare dei ricavi/compensi dell’esercente del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese. In particolare, nel caso di strumenti di pagamento elettronico (Pos ordinari o strumenti software) “collegati” al registratore telematico, il tax credit spetta - nel limite massimo di spesa di 160 euro per singolo esercente - nelle seguenti misure:

ACQUISTO/NOLEGGIO/UTILIZZO DI POS “ORDINARI” COLLEGATI AL RT

Credito d’imposta (max spesa 160 euro)

Limite ricavi e compensi anno 

70% spese sostenute

Fino a 200.000 euro

40% spese sostenute

Da 200.001 e fino a 1 milione di euro

10% spese sostenute

da €. 1.000.001 e fino a 5 milioni di euro.

zero

superiore a 5 milioni di euro

La norma fa riferimento ad un unico credito d’imposta per singolo contribuente, anche in presenza di più POS. Inoltre, il beneficio dovrebbe spettare una sola volta per l’intero periodo considerato.

Il bonus è maggiorato per chi investe in strumenti di pagamento “evoluti”. Così, agli  esercenti l’attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che - nel corso dell’anno 2022 (1° gennaio - 31 dicembre 2022), acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti “evoluti” di pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito d’imposta - nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro - nelle seguenti misure:

ACQUISTO/NOLEGGIO/UTILIZZO DI POS “EVOLUTI”

Credito d’imposta (max spesa 320 euro)

Limite ricavi e compensi

100% spese sostenute

fino a 200.000 euro

70% spese sostenute

da 200.001 fino a 1 milione di euro

40% spese sostenute

da € 1.000.001 fino a 5 milioni di euro

zero

superiore a 5 milioni di euro

Così, ad esempio, nel caso in cui una società abbia conseguito, nell’anno 2021, ricavi per 800 mila euro e nel corso del 2022 provveda all’acquisto di un Pos “evoluto” (che consente anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) pari a 600 euro, spetta un credito d’imposta pari al 70% di 600 euro ossia pari a 420 euro. In tal caso, il credito d'imposta viene ricondotto al massimale di 320 euro.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

Regole comuni per entrambi i tax credit, ma con qualche differenza. Infatti, fermo restando che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, elemento di differenziazione concerne il “momento” di utilizzo in compensazione. In particolare:

  • il credito d'imposta sulle commissioni bancarie dei pagamenti elettronici è compensabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Con la risoluzione n.48/E/2020 è stato istituito il codice tributo “6916” per l'utilizzo in compensazione del beneficio in esame.
  • il credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con il registratore telematico è utilizzabile in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa.

Resta fermo che il tax credit:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; 
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di “maturazione” e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta “successivi” fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Si osserva che il credito d’imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. Con il provvedimento del 6 agosto 2021 n. 211996, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai fini fiscali. Nello specifico, viene stabilito che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.

Le novità per l’obbligo di Pos

A partire dal 30 giugno 2022, in caso di “mancata accettazione” di un pagamento, di «qualsiasi» importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o “prepagata” è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione. Anche per questo intervento si attendono novità in sede di conversione del D.L. 36/2022. Sono interessati dalla misura sanzionatoria tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”. 

Si ritiene si tratti prevalentemente di coloro che hanno rapporti con privati (commercio al dettaglio, artigiani, ecc..), ivi compresi i professionisti/lavoratori autonomi (medici, ecc..) che svolgono la loro attività in luoghi in cui vi sia la presenza fisica anche del cliente​ che a quel punto ha diritto a richiedere il pagamento con Pos. Stando ad una interpretazione letterale della norma, quindi, i suddetti soggetti potrebbero essere colpiti dalle disposizioni sanzionatorie laddove si rifiutino di accettare il pagamento mediante una carta di debito, di credito o “prepagata” e non per la mancata installazione del Pos. L’obbligo in esame, tuttavia, non trova applicazione nei casi di oggettiva “impossibilità tecnica”. Andrebbe, pertanto, chiarito quest’ultimo aspetto. Al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni, ad esempio, una impossibilità tecnica potrebbe essere associata all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica ovvero all’ impossibilità di accedere alla rete.

Detta norma, comunque, è stata nel tempo oggetto di un vero e proprio tira e molla.

Excursus normativo

  • art. 15 comma 4 del D.L. n.179/2012 (testo originario) - applicazione “dal 1° gennaio 2014” della sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento;
  • art. 23 del D.L. n.124/2019 - aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella in esame che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, era stata poi soppressa in sede di conversione in legge;
  • art. 19-ter comma 1 lett. b) del D.L. n.152/2021 - inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito ha stabilito l’applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  • art. 18 del D.L. n. 36/2022 - ha stabilito che l’applicazione della sanzione pecuniaria viene  “anticipata” alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.

Analogamente al passato, restano in piedi i numerosi dubbi operativi (specie in merito alla constatazione e segnalazione da parte del cliente della violazione) che fanno diffidare della reale efficacia di tale intervento. Stando al dettato normativo, infatti, per le sanzioni relative alle violazioni in esame si applicano le procedure e i termini previsti dalla Legge n. 689/1981 eccetto l'articolo 16 della stessa in materia di pagamento in misura ridotta.

Trattasi della cd. “oblazione amministrativa” ossia dell’istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (verosimilmente anche i vigili urbani), nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Mentre, L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Alla luce di quanto su riportato, è chiaro che se non c'è segnalazione da parte del cliente cui viene rifiutata la transazione tramite POS e constatazione della violazione da parte delle autorità designate, difficilmente la sanzione potrà essere irrogata. E’ possibile che vengano effettuati controlli a campione anche successivi alle transazioni, ma anche in tal caso appare alquanto complessa la dimostrazioni a posteriori della violazione.

 

Quadro Normativo

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