Nuovo regime forfetario per le partite Iva. Istruzioni dalle Entrate
Pubblicato il 11 aprile 2019
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La Legge di Bilancio per il 2019 ha profondamente modificato il regime forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 in favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. In particolare, ne ha ampliato l’ambito applicativo prevedendo:
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l’introduzione di una soglia unica di ricavi/compensi, più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata;
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l’abrogazione delle precedenti limitazioni stabilite con riferimento al costo dei beni strumentali (20mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5mila euro);
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la riformulazione delle cause ostative all’applicazione del regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019, fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione dello stesso.
Regime forfetario, ingresso e permanenza
Si specifica che il regime forfetario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Esso si applica sia ai soggetti già in attività, sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
Oltre che alle imprese familiari, è applicabile anche alle aziende coniugali non gestite in forma societaria: in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal titolare è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
Riguardo al suo funzionamento, in base alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.
Per le start up, che rispettano determinate condizioni, la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta.
L’applicazione di tale regime è, quindi, subordinata solo al verificarsi di alcune condizioni di legge.
Rispetto alla previgente formulazione della disposizione normativa, la Legge di bilancio 2019 reca l’introduzione di una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Riguardo al nuovo limite dei ricavi/compensi, specifica l’Agenzia che:
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tale limite va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario e che concorre all’ammontare del tetto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
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va considerato il regime contabile applicato nell’anno di riferimento, pertanto chi ha operato in contabilità ordinaria deve calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti con il principio di competenza, chi ha applicato il regime semplificato con il regime di cassa;
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i diritti d’autore concorrono al limite di 65mila euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta;
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se il contribuente esercita più attività, con codici Ateco differenti, si considera la somma dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività, mentre se si esercita un’attività agricola rientrante nei limiti dell’articolo 32 del Tuir e una o più attività commerciali a essa connesse, si considerano solo i ricavi delle attività commerciali.
Regime forfetario, cause ostative
Con le modifiche normative intervenute con la Legge di bilancio 2019 sono state riformulate le cause ostative previste nelle lettere d) e d-bis) dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014, mentre le restanti cause ostative previste nelle lettere a), b) e c) sono rimaste invariate.
Nello specifico, è chiarito nel documento di prassi che l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta a un regime speciale Iva o espressiva, ai fini Irpef, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfetarie, preclude l’applicazione del forfetario per tutte le altre attività, anche se non soggette a un regime speciale. Se il contribuente opta per l’Iva nei modi ordinari, può applicare il regime forfetario se l’opzione è stata esercitata nell’anno d’imposta precedente.
Le nuove cause ostative servono per evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
La causa ostativa rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero dal controllo di Srl o associazioni in partecipazione esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica, non opera se il contribuente la rimuove nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Tale previsione, tuttavia, non va applicata già a partire dal 2019. Viceversa, se la causa ostativa sopraggiunge in corso d’anno, va rimossa dal contribuente in forfetario entro fine anno, se no fuoriesce dal regime dall’anno successivo.
Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario
Il documento di prassi agenziale chiarisce che, grazie alle modifiche normative operate dalla Legge n. 145/2018, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione.
Inoltre, i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario. Per tali soggetti, il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, può avvenire senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva.
Disapplicazione per legge
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la condizione del requisito o si verifica una delle cause ostative. Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.
Semplificazioni previste per i contribuenti
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario hanno alcuni vantaggi:
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non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura;
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non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972;
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sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della Pa che rimangono obbligatorie;
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sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle;
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sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Tuttavia, gli stessi contribuenti in regime semplificato sono tenuti ad osservare alcuni adempimenti:
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numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
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certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta;
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conservare i documenti emessi e ricevuti;
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presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate.
- eDotto.com – Edicola del 1 febbraio 2019 - Telefisco 2019. Uscita dal forfetario l’anno successivo al superamento della soglia – Moscioni
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