Patent Box, modifiche alla disciplina. Pubblicata la circolare definitiva
Pubblicato il 27 febbraio 2023
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Terminata la fase di consultazione pubblica con gli operatori del settore, che era stata avviata lo scorso 18 gennaio 2023, in data 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021 (la n. 5/2023). Pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo.
Patent box, la nuova normativa
Il regime fiscale del cosiddetto Patent box è stato modificato ad opera dell’articolo 6 del Decreto legge n. 146/2021, che ha appunto introdotto un nuovo regime agevolativo opzionale, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.
Nello specifico, il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.
NOTA BENE: La deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo deve essere esposta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Pertanto, il contribuente beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la nuova circolare del 24 febbraio, dopo aver illustrato le finalità della norma e le attuali caratteristiche del regime, fornisce chiarimenti in relazione:
- all’impianto generale dell’istituto;
- ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria;
- alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime patent box.
Patent box, modalità di accesso e regime transitorio
La circolare n. 5/2023 sul nuovo regime del Patent box presenta alcune novità rispetto alla bozza messa in consultazione, in quanto ha recepito le osservazioni delle associazioni delle imprese come Confindustria e Assonime.
In primo luogo, nella circolare agenziale vengono chiariti gli aspetti relativi all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime.
Viene, poi, specificato che l’ingresso al nuovo regime Patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.
Tale opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta.
I modelli di dichiarazione dei redditi prevedono che l’opzione è esercitata nel quadro OP, mentre nel quadro RS devono essere fornite informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili.
Nel caso in cui, in periodi di imposta successivi all’esercizio di una prima opzione, l’impresa intenda richiedere l’agevolazione per un nuovo bene immateriale, la stessa dovrà esercitare una nuova opzione "nuovo PB", che avrà una durata pari a cinque periodi d’imposta a decorrere dal suo esercizio.
È necessario che il contribuente eserciti una ulteriore opzione "nuovo PB" anche nel caso in cui il “nuovo bene” che si intende agevolare presenti vincoli di complementarietà con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione. In tal caso, la nuova opzione avrà comunque una durata quinquennale, autonoma rispetto a quella dell’opzione relativa al bene complementare già precedentemente selezionato.
Inoltre, si precisa che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021, ossia a partire dal 22 ottobre 2021.
ATTENZIONE: A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del citato decreto legge, quindi, non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.
Più precisamente:
- per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021;
- per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta a cavallo) il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
La circolare n. 5/2023, infine, fornisce delle indicazioni anche riguardo al periodo transitorio.
Con riferimento ai contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime Patent box, si specifica che se hanno già presentato un’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo o un’istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto con riferimento al precedente regime Patent box, possono passare, con riferimento ai medesimi beni immateriali oggetto dell’istanza di accesso o di rinnovo, al nuovo regime Patent box, previa comunicazione di rinuncia alla procedura pendente.
NOTA BENE: La comunicazione di rinuncia alla prosecuzione della procedura attivata in vigenza del precedente regime PB va trasmessa tramite PEC, o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale tale procedura è pendente e deve contenere l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.
La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.
La comunicazione di rinuncia al precedente regime Patent box va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data in cui viene comunicata la rinuncia all’Ufficio, nei termini ordinariamente previsti o, in caso di dichiarazione tardiva o sostitutiva/integrativa, entro il maggior termine di 90 giorni.
Con riferimento ai contribuenti che, invece, decidono di permanere nel precedente regime di PB, si specifica che si può restare a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.
Dunque, resta ferma la possibilità, per coloro che intendano addivenire ad un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria, di concludere una procedura già avviata.
Come anticipato, la nuova circolare agenziale presenta delle novità rispetto alla bozza messa in consultazione nel mese di gennaio 2023.
In primo luogo, viene ora riconosciuta la possibilità di cumulare la nuova super deduzione con il tax credit ricerca e sviluppo previsto dalla Legge 160/2019.
La circolare n. 5/2023 ammette che il nuovo Patent box rientra nel novero delle sovvenzioni previste dalla norma sul tax credit R&S. Pertanto, ove i costi ammissibili ai fini del credito d’imposta siano agevolati anche con la super deduzione 110%, occorrerà procedere a rideterminare la base su cui è stato quantificato il credito.
NOTA BENE: Tale rideterminazione avverrà assumendo l’importo valido per il credito di imposta al netto (non già dell’intero costo, ma solo) dell’Ires e dell’Irap riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110%.
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