Nuovo modello di spesometro da inviare per il 12 novembre 2013
Pubblicato il 19 settembre 2013
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L’agenzia delle Entrate ha scoperto le carte del nuovo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il 2012 (c.d. spesometro), che risente delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 16/2012. Il provvedimento agenziale del 2 agosto 2013, prot. 94908, pone in luce i cambiamenti più rilevanti ed indica le date da rispettare: 12 novembre (per i contribuenti mensili) e 21 novembre 2013 (per quelli trimestrali).
IL
D.L. 16/2012: MODIFICHE
ALLO SPESOMETRO
L’adempimento
consistente nella comunicazione all’Agenzia
delle entrate, a carico dei soggetti
passivi Iva, dei dati relativi alle
operazioni rilevanti ai fini Iva, è stato introdotto nel 2010
con
l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ed attuato dal
provvedimento delle
Entrate del 22 dicembre 2010.
Inizialmente
l’obbligo era richiesto per operazioni di importo
superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, in caso di emissione della
fattura,
e di 3.600 euro, compresa Iva, in caso di inesistenza dell’obbligo di
emettere
fattura.
Con
l’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012, convertito con L. n.
44/2012, è stato semplificato,
anche
su richiesta delle categorie professionali,
lo strumento del c.d. “spesometro”, con effetto dal
2012.
Attualmente,
quindi, è stabilito un obbligo di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai
fini Iva, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della
fattura, che
riguarda tutte le operazioni attive e
passive effettuate (senza limiti di importo),
per ciascun cliente e
fornitore (ciò ha indotto a riparlare di “elenchi clienti e fornitori”).
Se
le operazioni non
prevedono l'obbligo di emettere fattura, l’adempimento va
eseguito in
presenza di operazioni di importo non
inferiore ad euro 3.600, comprensivo di Iva.
Quindi,
l’obbligo
comunicativo sorge quando è obbligatorio emettere fattura o altro
documento
equivalente, indipendentemente dall’imponibile.
Le
novità sullo spesometro sono oggetto del
provvedimento n. 94908, datato 2 agosto 2013, con
cui
l’Agenzia delle Entrate ha diramato il modello e le istruzioni da
utilizzare
per la comunicazione e definito i termini di presentazione.
OGGETTO
DELLA COMUNICAZIONE
Sono
da includere:
->
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali
sussiste l’obbligo di emettere fattura;
->
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali
non sussiste l’obbligo di emettere fattura se l’importo dell’operazione
è pari
o supera 3.600 euro, al lordo dell’Iva;
->
operazioni in contanti legate al turismo di importo
superiore a 1.000 euro, effettuate da soggetti quali commercianti,
ristoratori,
albergatori ed agenzie di viaggio nei confronti di persone fisiche di
cittadinanza diversa da quella italiana e diversa da quella di uno
degli Stati
membri dell’Unione Europea, con residenza fuori dell’Italia.
Sono
da escludere:
->
le importazione di beni e servizi;
->
le esportazione di beni;
->
le operazioni intracomunitarie;
->
le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600
effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita
Iva,
sprovviste di fattura, se pagate mediante carte di credito, carte di
debito e
carte prepagate;
->
in generale, tutte le operazioni già oggetto di
comunicazione all’Anagrafe tributaria.
In
nome della propugnata semplificazione, per gli anni 2012 e
2013, i commercianti al minuto ed assimilati nonchè le agenzie di
viaggio sono
tenuti alla comunicazione delle operazioni attive, con emissione di
fattura,
osservando il limite di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva
compresa.
SOGGETTI
ESONERATI
-
i soggetti titolari di partita Iva che si avvalgono del regime
dei minimi;
-
lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni per le operazioni
effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Si
precisa che, nell’ambito delle operazioni straordinarie che
comportano trasformazioni soggettive che avvengono nel periodo oggetto
di
comunicazione, occorre ricordare che:
-
se come conseguenza dell’operazione straordinaria si verifica
l’estinzione del soggetto, l’onere di trasmettere la comunicazione
ricade sul
subentrante (che includerà i dati riferiti al soggetto estinto);
-
se a seguito dell’operazione straordinaria non avviene
l’estinzione del soggetto, costui rimane obbligato all’adempimento.
MODELLO
PER LA
COMUNICAZIONE
Il
provvedimento n. 94908 contiene il modello da usare per
effettuare la comunicazione in discorso, evidenziando che è possibile scegliere se inviare i dati in
forma analitica oppure in forma aggregata. L’opzione è
vincolante per tutto
il contenuto della comunicazione, anche in presenza di un invio
sostitutivo.
Il
nuovo modello
risponde ad un’ottica di semplificazione in quanto consente
di inviare non solo i
dati dello spesometro ma anche quelli relativi:
-
agli acquisti effettuati,
dal 1° ottobre 2013, dagli operatori di
San Marino (d.m. 24/12/1993, art. 16, lett. c));
-
alle operazioni eseguite,
dal 1° ottobre 2013, con soggetti
residenti, domiciliati o con sede in territori a regime fiscale
privilegiato,
fermi restando i termini ed i periodi di riferimento di cui al D.M. 30
marzo
2010;
-
agli operatori
commerciali che svolgono attività
di
leasing finanziario ed operativo, di
locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità
da
diporto e aeromobili, per le operazioni relative al 2012;
-
alle operazioni in
contanti del settore del turismo, di importo pari o superiore
a mille euro,
effettuate da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa
da quella
italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione
europea o
dello Spazio economico europeo.
Se
in luogo delle fatture
emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro è stato annotato il
documento
riepilogativo - articolo 6 D.P.R. 695/1966 - viene disposto
che nella
comunicazione devono essere indicati il numero del documento,
l’ammontare
complessivo imponibile delle operazioni, l’ammontare complessivo
dell’imposta.
La
comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti
di San Marino va eseguita entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di
annotazione .
Si
intendono abrogati i provvedimenti agenziali del 28 maggio e
del 5 luglio 2010.
L’invio
dei dati in forma
aggregata, però, non è consentito in alcune ipotesi:
- acquisti da operatori economici di San Marino
- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli - art. 34, comma 6, D. P.R. n. 633/72
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Optando
per la forma analitica, tra i dati da comunicare,
relativamente alle operazioni in cui è obbligatoria l’emissione della
fattura,
vi sono:
-
per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il
corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che
trattasi di
operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati
alla
registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
-
per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il
corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che
trattasi di
operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
-
per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo
della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
Ai
fini comunicativi, è necessario fare riferimento al momento
della registrazione o in mancanza, al momento della effettuazione delle
operazioni.
Per
la forma aggregata,
sempre per operazioni in cui è obbligatoria l’emissione della fattura,
i dati
da comunicare sono, per ciascuna controparte, distintamente per le
operazioni
attive e per le operazioni passive:
-
la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
-
il numero delle operazioni aggregate;
-
l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed
esenti;
-
l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
-
l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in
fattura;
-
l’importo totale delle note di variazione;
-
l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
-
l’imposta totale relativa alle note di variazione.
In
questo caso, va considerata la data di emissione o ricezione
del documento.
TERMINI
DI INVIO E
MODALITA’
Le
comunicazioni inerenti l’anno
2012 devono essere inviate:
-
per i soggetti con
liquidazione mensile, entro il 12 novembre 2013;
-
per i contribuenti
con liquidazione trimestrale, entro il 21 novembre 2013.
Per
le comunicazioni riferite ad anni successivi (2013
e seguenti) la trasmissione dei
dati dello spesometro va eseguita:
-
entro il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili
- entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per quelli trimestrali.
Il
modello va inviato utilizzando il servizio telematico Entratel
o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti dal soggetto che è
tenuto alla
comunicazione, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati.
Solo
con la completa ricezione del file contenente i dati da parte
dell'Agenzia delle Entrate la trasmissione si considera effettuata. Il
buon
esito dell’invio viene attestato mediante una ricevuta delle Entrate,
di norma
inviato entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del
corretto invio
del file.
Qualora
il file inviato
venga scartato dall’agenzia delle
Entrate, ne viene data comunicazione indicando i motivi del rifiuto;
l’interessato è tenuto ad effettuare un nuovo invio entro i cinque
giorni
lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
QUADRO DELLE NORME |
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con L. n. 122/2010 - Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2010 - D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con L. n. 44/2012 - Provvedimento Agenzia Entrate 2 agosto 2013, prot. 94908 |
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