Nuovo Codice appalti pubblici
Pubblicato il 16 aprile 2016
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Il Consiglio dei ministri ha provveduto ad approvare, in esame definitivo, il testo di un decreto legislativo volto all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
I principi e criteri direttivi specifici dell’intervento erano stati fissati nella Legge delega n. 11/2016.
La scelta dell’Esecutivo è stata quella di adottare un unico decreto che racchiude e riordina le varie materie coinvolte, dai contratti pubblici alle concessioni e servizi.
Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” – viene evidenziato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri diffuso al termine della seduta del 15 aprile 2016 - è composto da poco più di 200 articoli a fronte dell’attuale Codice che ne conta oltre 2000.
Nell’elaborato, ispirato a criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating, è contenuta una disciplina “autoapplicativa” per la quale, ossia, non saranno più necessari regolamenti di esecuzione e di attuazione. Viene spiegato, infatti, che verranno emanati solo atti di indirizzo e linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Appalti pubblici di qualità
Per quel che riguarda il nuovo sistema degli gli appalti pubblici, la qualità del progetto viene ad assumere un’importanza preponderante e centrale.
Tre i livelli di progettazione previsti: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo a base di gara.
Nel progetto di fattibilità, in particolare, viene rafforzata l’importanza della qualità tecnica ed economica del progetto medesimo.
Per quanto riguarda la scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione preferenziale diviene quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (finora solo un’alternativa a disposizione delle stazioni appaltanti).
Il medesimo criterio è obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori.
La qualificazione, inoltre, è richiesta sia agli operatori economici che alle stazioni appaltanti.
Rafforzato ruolo Anac
Diverse le disposizioni contenute nel testo del decreto a sostegno della legalità e che prevedono il rafforzamento e il potenziamento del ruolo dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) nel quadro delle sue funzioni di vigilanza, di promozione e di sostegno delle migliori pratiche e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti.
L’Autorità viene anche chiamata alla messa a punto di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice degli appalti.
Disciplina unitaria concessioni
Il nuovo testo include anche la previsione di una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture e una rinnovata disciplina del sistema delle garanzie che prevede l’eliminazione della “garanzia globale”.
Contenzioso
Tra gli altri interventi si segnala, infine, l’introduzione di un rito speciale presso la camera di consiglio del Tar al fine espresso di garantire "l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nella esecuzione dei contratti".
Nel dettaglio, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, considerati immediatamente lesivi, possono diventare oggetto di ricorso innanzi al Tar entro trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi.
L’eventuale omessa impugnazione dei medesimi preclude la successiva facoltà di farne valere l’illegittimità negli ulteriori atti della procedura di gara.
Introdotti anche rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, quali l’accordo bonario e la transazione.
Fase transitoria
Il testo del nuovo Codice, che contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- eDotto.com – Edicola del 2 aprile 2016 - Codice appalti, parere del Consiglio di Stato – G. Lupoi
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