Nuovi congedi e permessi anche per pubblici dipendenti: come chiederli

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Nuovi congedi e permessi anche per pubblici dipendenti: come chiederli

Dal 13 agosto 2022 sono in vigore le novità in materia di congedi e permessi per genitori e caregiver familiari. A dettarle è il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1158, che si applica a tutti i dipendenti, ivi compresi quelli pubblici “salvo che non sia diversamente specificato”.

La Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 6 settembre, n. 9550 fornisce le indicazioni operative per la fruizione delle nuove tutele e dei diritti di cui al decreto in parola, “nelle more di eventuali chiarimenti condivisi con il Ministero del lavoro”.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto di fruire del congedo di paternità obbligatorio per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 giorni, in caso di parto plurimo) nell'arco temporale compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

Il congedo non è frazionabile ad ore, può essere utilizzato anche in modo non continuativo, è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio e durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Al lavoratore è riconosciuta una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Infine, il congedo di paternità obbligatorio si aggiunge al congedo di paternità alternativo (art. 28 T.U.), spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità.

La sua fruizione è compatibile con la fruizione del congedo di paternità alternativo purché non si svolga negli stessi giorni.

Il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio e del congedo di paternità alternativo non può essere licenziato per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.

L'INL fa presente che per fruire degli istituti in parola, il padre lavoratore deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo “con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.

Tale comunicazione, non soggetta ad autorizzazione, va temporaneamente inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo in attesa che le PA predispongano gli adeguamenti informatici ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Tutte le richieste già presentate a mezzo e-mail dovranno poi essere inserite a sistema per il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta, fino ai 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento:

  • un periodo indennizzabile di 3 mesi ciascuno e non trasferibili all’altro genitore;
  • in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi.

In totale, il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori è di 9 mesi con i seguenti massimali:

Avente diritto

Massimali di indennizzabilità

Madre

Massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento

Padre

Massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento

Entrambi i genitori

Complessivamente 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Genitore solo

11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, fino ai 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai genitori di minori con handicap grave che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale (art. 33 T.U.) è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.

L'INL fa presente che continua ad applicarsi la previsione di maggior favore contenuta nell’art. 28, c. 3 del CCNL 2019-2021, che riconosce, nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001, l’intera retribuzione alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, per i primi 30 giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente.

Per fruire dei congedi in parola si deve utilizzare il modulo “Richieste” del sistema informatico di gestione delle presenze, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione utilizzando specifici codici e previo inserimento nel modulo “Anagrafica dei Dipendenti” (già “Dotazione Organica”), dei dati relativi ai figli nella sezione “Nucleo Familiare”.

In casi particolari la domanda può essere presentata nelle 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Congedo straordinario per assistenza di disabili gravi

La riforma di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 estende alla parte di un’unione civile convivente e al convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76) della persona disabile in situazione di gravità la priorità, al pari del coniuge, ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il congedo può essere fruito entro 30 giorni dalla richiesta e il diritto spetta anche nel caso in cui la convivenza sia postuma rispetto alla domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

L'INL fa presente che per la fruizione del congedo straordinario devono essere inseriti su “Anagrafica dei dipendenti” i dati relativi al provvedimento di concessione del diritto al lavoratore ed, in particolare, le date di inizio e termine del periodo di congedo.

Permessi per disabili gravi e part time

Da ultimo due importanti novità.

Dal 13 agosto 2022 si supera il principio del “referente unico dell’assistenza” e viene data la possibilità a più soggetti aventi diritto di richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Infine viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per patologie oncologiche o gravi patologiecronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, anche la parte di un'unione civile o il convivente di fatto.

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