Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: a chi e quanto spetta

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Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: a chi e quanto spetta

Per la festa del papà, l'INPS, con comunicato stampa del 18 marzo 2022, torna sul congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per lavoratori dipendenti del settore privato, ricordando le ultime novità normative e pubblicando alcuni interessanti dati statistici sul numero di padri che ne hanno beneficiato negli anni dal 2016 al 2021.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: norme e istruzioni

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, possono essere fruiti dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale (articolo 1, comma 25, della legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020).

Introdotti in via sperimentale dalla legge Fornero (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92), i congedi in parola sono stati annualmente rinnovati dal legislatore e da ultimo stabilizzati con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 134, legge 30 dicembre 2021, n. 234), che ha confermato la durata prevista per il 2021 pari, rispettivamente, a 10 giorni anche non continuativi e a 1 giorno (per approfondimenti, si veda in calce la tabella).

Per il 2022, l'INPS ha emanato le prime indicazioni con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, rinviando a successive comunicazioni ulteriori istruzioni procedurali e richiamando la circolare n. 40/2013 per le modalità di presentazione della domanda.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: quando spettano

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre lavoratrice (può infatti essere fruito durante o dopo purchè nel limite temporale dei 5 mesi) e spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità previsto dall'articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il congedo facoltativo, invece, è alternativo e subordinato al fatto che la madre lavoratrice decida di non fruire di un giorno di congedo maternità. Di conseguenza:

- o anticipa il termine finale del congedo di maternità della madre;

- o può essere fruito anche contemporaneamente all'astensione della madre, ma con rinuncia da parte della stessa di un giorno;

- o può essere fruito in caso di rinuncia al congedo di maternità da parte della madre.

Entrambi i congedi possono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e anche nel caso di morte perinatale del minore (circolare INPS 11 marzo 2021, n. 42 che chiarisce che la tutela è garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore: nel caso del figlio nato morto, dal primo giorno della 28° settimana di gestazione e di decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso).

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: indennità

Il padre lavoratore dipendente che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo ha diritto, per i relativi giorni, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Sono computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: domanda

La domanda va presentata:

  • al datore di lavoro (e non anche all'INPS), in forma scritta e comunicando allo stesso le date di fruizione, se l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio;
  • all'INPS (sul sito o tramite Contact center o avvalendosi degli enti di patronato) per i dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità: durata e numero dei beneficiari

Si fornisce di seguito il quadro riassuntivo della durata e del numero dei padri, lavoratori dipendenti del settore privato, beneficiari del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2016 al 2021.

 

 

Congedo obbligatorio (*)

Congedo facoltativo

Dal 2013 al 2015

Durata in giorni

1

2

Numero dei padri beneficiari

Dato non rilevato dall'INPS

Dato non rilevato dall'INPS

2016

Durata in giorni

2

2

Numero dei padri beneficiari

94.498

9.235

2017

Durata in giorni

2

0

Numero dei padri beneficiari

108.494

870 (**)

2018

Durata in giorni

4

1

Numero dei padri beneficiari

124.418

4.519

2019

Durata in giorni

5

1

Numero dei padri beneficiari

135.687

3.715

2020

Durata in giorni

7

1

Numero dei padri beneficiari

135.184

3.337

2021

Durata in giorni

 

10

1

Numero dei padri beneficiari (dati provvisori)

155.458

2.782

2022

Durata in giorni

10

1

Numero dei padri beneficiari

Dato non disponibile

Dato non disponibile

(*) Nel "congedo obbligatorio" sono stati ricompresi i congedi  previsti dalla L.151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

(**) I dati si riferiscono a nascite 2016, per le quali la legge prevede la fruizione del congedo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

 

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