Nuovi codici tributo per crediti indebitamente compensati e per bonus eventi alluvionali

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Nuovi codici tributo per crediti indebitamente compensati e per bonus eventi alluvionali

Il 4 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risoluzioni le nn. 14 e 16 - che introducono nuovi codici tributo e le relative modalità di utilizzo per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l'applicazione del credito d'imposta destinato ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

I due documenti di prassi istituiscono specifici codici tributo che permetteranno ai contribuenti di adempiere in modo corretto agli obblighi fiscali, sia per quanto riguarda i crediti d'imposta che per i pagamenti connessi al recupero dei crediti indebitamente compensati. Inoltre, vengono fornite istruzioni dettagliate sulla corretta compilazione del modello F24, con indicazioni su come riportare i codici tributo per i versamenti, comprese le voci relative a sanzioni e interessi.

Codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente compensati

La risoluzione n. 14/E/2025 si riferisce all’istituzione di nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico, i nuovi codici sono rivolti principalmente ai contribuenti che hanno compensato crediti indebitamente, senza che vi fosse un precedente accertamento, e che intendono definire la loro posizione fiscale attraverso l'adesione agli atti di recupero.

Nel dettaglio, per consentire il versamento delle somme dovute, la risoluzione istituisce i codici tributo da “AD01” a “AD29” che, in sede di compilazione del modello F24, devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, seguendo le seguenti modalità di compilazione:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, vanno inseriti i dati riportati negli atti di adesione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per i codici tributo “AD26” e “AD27”, va indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0” delle Regioni e Province autonome, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; per i codici tributo “AD28” e “AD29”, va indicato il codice catastale del Comune destinatario, reperibile nella “Tabella T4” dei Comuni, anch’essa disponibile sul sito dell'Agenzia.

NOTA BENE: A seconda della tipologia di imposta e della regione o del comune destinatario, saranno utilizzati codici specifici come, ad esempio, per l'addizionale regionale o comunale IRPEF. È importante che i contribuenti seguano attentamente le indicazioni relative alla rateazione e compensazione, poiché per queste somme non è possibile avvalersi di tali strumenti.

Per alcune imposte, è possibile utilizzare i codici tributo già esistenti per le situazioni di accertamento con adesione. Le imposte interessate sono indicate nella seguente tabella:

Tipologia imposta

Codici tributo per Recupero credito e relativi interessi

Codici tributo per Sanzioni

Irap

9415

9416

Addizionale regionale Irpef

9403

9404

Addizionale comunale Irpef

9417

9418

Irpef

9401

9402

Irpeg/Ires

9405

9402

IVA

9413

9402

Ritenute d’acconto

9409

9402

Imposta sostitutiva

9407

9402

Infine, la risoluzione ricorda che per i versamenti derivanti da accertamento con adesione su atti di recupero non sono possibili né rateazione né compensazione, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del DLgs. 218/1997.

Codice tributo per credito d'imposta su finanziamenti agevolati per soggetti alluvionati

La risoluzione n. 16/E/2025, riguarda l'istituzione di un codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati previsti dall’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

Questi finanziamenti sono destinati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Il credito d’imposta, commisurato all’importo ottenuto somma capitale, interessi e spese di gestione del finanziamento, può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, come previsto dalla normativa. In alternativa, il credito può essere ceduto a terzi, come consentito dalle disposizioni legislative, senza possibilità di successiva cessione.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7075", denominato “Credito Eventi Alluvionali - credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato”.

Questo codice deve essere utilizzato esclusivamente per il recupero delle somme relative alle rate di finanziamento agevolato e va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno di riferimento corrispondente alla rata di rimborso.

La risoluzione precisa anche che, per la restituzione degli importi relativi a finanziamenti revocati o estinti anticipatamente, deve essere utilizzato lo stesso codice tributo, con l’indicazione dell’anno di riferimento in cui è stata emessa la decisione di revoca o estinzione anticipata.

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