Nuove regole sull’IVA per l’e-commerce extra-UE
Pubblicato il 28 luglio 2025
In questo articolo:
- Considerazioni sul regime IOSS
- Obblighi per fornitori non stabiliti nell’UE e non iscritti all’IOSS
- Applicazione del regime IOSS
- Rappresentanti doganali
- Ruolo del fornitore
- Debitori dell'IVA all'importazione
- Obbligo di rappresentante fiscale per soggetti extra-UE
- Estensione della responsabilità IVA a soggetti terzi nelle operazioni di importazione
- Entrata in vigore della direttiva e recepimento da parte degli Stati membri
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Approvate dal Consiglio Ue nuove regole IVA al fine di incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), allo scopo di rendere più efficace la riscossione dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati.
Con la direttiva 2025/1539 del 18 luglio 2025 - in GUUE serie L del 25 luglio 2025 - il Consiglio dell’Unione Europea ha introdotto importanti novità per fornitori e piattaforme digitali che operano al di fuori dell’Unione europea e che non aderiscono al regime semplificato dello sportello unico all’importazione (IOSS), per contrastare l’evasione IVA nel commercio elettronico, in particolare per le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE.
Tra le principali modifiche, si evidenzia l’attribuzione della responsabilità dell’IVA all’importazione a tali soggetti, con l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale qualora non siano stabiliti in territorio UE o in Stati che cooperano con l’Unione. Inoltre, gli Stati membri potranno designare soggetti diversi dal debitore d’imposta come responsabili solidali per l’assolvimento dell’IVA all’importazione.
La direttiva 2025/1539 prevede anche l’abolizione del regime semplificato di pagamento in dogana e pone le basi per un possibile innalzamento della soglia dei 150 euro prevista per le spedizioni, nell’ambito della più ampia revisione delle normative doganali. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata per il 1° luglio 2028.
Considerazioni sul regime IOSS
Il regime IOSS (sportello unico per le importazioni) ha dimostrato di agevolare la corretta applicazione dell’IVA sulle importazioni, evitando distorsioni della concorrenza rispetto ai fornitori europei. In un contesto di crescente volume di importazioni, è opportuno incentivare ulteriormente l’uso di questo regime. Perciò, i fornitori che effettuano vendite rientranti nel campo di applicazione dell’IOSS, ma non sono registrati, dovrebbero essere considerati debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione, comportando l’obbligo di registrazione in tali Stati.
Obblighi per fornitori non stabiliti nell’UE e non iscritti all’IOSS
Per tutelare le entrate fiscali degli Stati membri, i fornitori non stabiliti nell’UE e non iscritti all’IOSS dovrebbero nominare un rappresentante fiscale responsabile per tutti gli obblighi IVA connessi alle spedizioni importate. Tuttavia, tale obbligo non si applica se il fornitore è stabilito in un Paese con cui è in vigore un accordo di assistenza reciproca con lo Stato membro importatore. La nomina del rappresentante fiscale è quindi uno strumento adeguato e proporzionato in tali casi.
Applicazione del regime IOSS
Se il regime IOSS non viene utilizzato, l’IVA all’importazione è riscossa direttamente dallo Stato membro dove la merce è immessa in consumo. Quando invece il regime è applicato, l’importazione è esente da IVA e il tributo viene versato al Paese di identificazione che lo redistribuisce a quello di consumo. Pertanto, le regole per la nomina dei rappresentanti fiscali dovrebbero tener conto di questa distinzione.
Rappresentanti doganali
I rappresentanti doganali indiretti giocano un ruolo chiave nelle procedure di importazione. Attualmente, possono essere considerati responsabili IVA se designati come tali.
Secondo la nuova direttiva, potranno essere considerati debitori d’imposta anche se agiscono come rappresentanti fiscali. Gli Stati membri possono inoltre attribuire la responsabilità solidale ad altri soggetti coinvolti in irregolarità doganali.
Ruolo del fornitore
Con la nuova direttiva, il fornitore diventa sistematicamente debitore dell’IVA all’importazione. Se né il fornitore né altri soggetti obbligati rispettano gli obblighi IVA, la merce non potrà essere immessa in libera pratica.
Gli Stati membri, previo accordo con l’acquirente, possono autorizzare quest’ultimo al pagamento dell’IVA, purché siano stabilite procedure chiare che non compromettano l’efficacia delle misure IOSS. L’acquirente potrà eventualmente recuperare l’importo versato secondo le norme civili.
Attualmente, nel regime speciale semplificato, il debitore dell’IVA all’importazione è l’acquirente, in contrasto con l’intento di rendere il fornitore responsabile. Anche se l’acquirente paga l’IVA, la responsabilità rimane in capo al fornitore. Per coerenza con il nuovo approccio, il regime speciale va quindi abrogato.
Vediamo cosa è cambiato normativamente.
Debitori dell'IVA all'importazione
A partire dal 1° luglio 2028, la direttiva 2006/112/CE viene modificata riscrivendo l’articolo 201.
L’IVA dovuta all’importazione viene addebitata alle persone individuate o riconosciute come soggetti obbligati dallo Stato membro in cui avviene l’introduzione della merce.
In deroga a questa regola, quando un fornitore (o presunto tale, come previsto dall’articolo 14 bis, paragrafo 1) effettua vendite a distanza di beni provenienti da Paesi o territori terzi che rientrano nell’ambito del regime speciale, egli stesso diventa responsabile del versamento dell’IVA all’importazione.
Se il fornitore non è stabilito nell’Unione europea, né in un Paese che ha siglato con l’UE o con lo Stato membro interessato un accordo di mutua assistenza equiparabile alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, dovrà designare un rappresentante fiscale nel Paese di importazione per adempiere a questi obblighi.
Tuttavia, tale obbligo non si applica se l’importazione è esente in base all’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis).
Se i soggetti tenuti a versare l’IVA all’importazione non rispettano i propri obblighi fiscali, gli Stati membri possono, secondo modalità da essi stabilite, permettere che l’acquirente versi direttamente l’IVA dovuta da tali soggetti.
Obbligo di rappresentante fiscale per soggetti extra-UE
Qualora l’operazione imponibile sia svolta da un soggetto passivo non residente nel Paese in cui l’IVA è dovuta e non vi sia alcun accordo di assistenza reciproca con il suo Paese di stabilimento, lo Stato membro può imporre la nomina di un rappresentante fiscale come soggetto obbligato.
Estensione della responsabilità IVA a soggetti terzi nelle operazioni di importazione
Gli Stati membri avranno la facoltà di stabilire che la responsabilità per il pagamento dell’IVA all’importazione ricada anche su soggetti diversi dall’acquirente o dal debitore d’imposta principale.
Questa previsione consente di ampliare la platea dei soggetti solidalmente responsabili, rafforzando così le garanzie per la corretta riscossione dell’imposta nei flussi di commercio elettronico internazionale.
Entrata in vigore della direttiva e recepimento da parte degli Stati membri
La presente direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Entro il 30 giugno 2028, ciascuno Stato membro dovrà adottare e rendere pubbliche le norme legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare la presente direttiva.
Tali misure dovranno essere operative a partire dal 1° luglio 2028 e comunicate tempestivamente alla Commissione europea.
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