Dogane, nuove indicazioni operative sul regime del transito
Pubblicato il 20 dicembre 2024
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In seguito alla circolare operativa n. 16/2024 del 29 maggio 2024, pubblicata dall’Agenzia delle Dogane per fornire istruzioni precise sulla gestione degli adempimenti dichiarativi e procedurali nel regime del transito, è emersa la necessità di ulteriori chiarimenti per agevolare un’applicazione uniforme delle disposizioni. La suddetta circolare, che aveva annullato e sostituito la precedente n. 10/2024 dell’11 aprile 2024, è stata infatti rielaborata alla luce delle difficoltà riscontrate dagli operatori economici e dagli Uffici delle Dogane nell’adeguarsi tempestivamente alle nuove modalità operative.
Per rispondere a tali esigenze, il 17 dicembre 2024 è stato pubblicato un nuovo documento integrativo che fornisce ulteriori indicazioni operative. Le integrazioni si concentrano in particolare sull’ottimizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni a specifiche deroghe nel regime del transito, con focus su:
- l’esonero dall’indicazione dell’identità e della nazionalità del mezzo di trasporto;
- la dispensa dall’obbligo di sigillatura delle merci.
Tali indicazioni puntano a uniformare le prassi operative, semplificando gli adempimenti richiesti agli operatori economici, senza modificare i requisiti fondamentali delle autorizzazioni stabiliti nella Circolare n. 16/2024. Questo approccio coordinato mira a rendere la gestione doganale più fluida, in linea con le esigenze normative e operative.
Integrazioni circolare n. 16/D: procedure uniformi e semplificazioni per il regime di transito
Il nuovo documento integrativo mira a fornire maggiore chiarezza e uniformità nella gestione delle deroghe e semplificare le formalità per gli operatori economici, mantenendo un controllo rigoroso sulle procedure doganali.
Il documento integrativo del 17 dicembre 2024 introduce importanti aggiornamenti volti a rafforzare l’applicazione uniforme e la chiarezza delle procedure per il regime di transito, già disciplinate dalla circolare n. 16/2024. Tra le principali novità, spiccano le indicazioni operative per la presentazione delle domande di autorizzazione, con un’attenzione particolare alla semplificazione per gli operatori economici in possesso di certificazioni AEOC o AEOF. Questi ultimi possono infatti avvalersi della possibilità di presentare le richieste direttamente all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione o, alternativamente, all’Ufficio delle Dogane competente per la contabilità doganale, garantendo così maggiore flessibilità e praticità.
Un’altra innovazione rilevante riguarda la procedura di consultazione tra gli uffici doganali, resa obbligatoria per garantire una verifica coordinata e completa delle condizioni richieste per le deroghe. Gli uffici di partenza, coinvolti nelle istanze, sono tenuti a riscontrare le richieste entro 30 giorni, analizzando specifiche situazioni logistiche che possano giustificare l’esonero dall’indicazione dell’identità e nazionalità del mezzo di trasporto o verificando la possibilità di identificare le merci senza l’obbligo di sigillatura, attraverso una descrizione dettagliata nella documentazione.
L’obiettivo principale è quello di semplificare le formalità per gli operatori economici senza alterare i requisiti di base già stabiliti, promuovendo al contempo una gestione doganale più efficiente e uniforme. Infine, un ruolo chiave è affidato alle Direzioni Territoriali, responsabili della supervisione sull’applicazione corretta delle nuove disposizioni e dell’identificazione di eventuali criticità, in un’ottica di miglioramento continuo del sistema doganale.
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