Adesione al CPB: nuovi chiarimenti per contribuenti forfetari e società in consolidato fiscale
Pubblicato il 16 ottobre 2024
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Dopo la serie di chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate l'8 ottobre 2024, continuano le delucidazioni riguardanti l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), a cui è possibile aderire fino al 31 ottobre 2024.
Il 15 ottobre 2024, l’Amministrazione Finanziaria ha diffuso nuove FAQ con l’obiettivo di specificare ulteriormente diversi aspetti legati al Cpb, in particolare sui contribuenti forfetari, le condizioni di accesso, le cause di esclusione e le casistiche particolari, come quelle delle società che aderiscono al regime di consolidato fiscale.
Anche le nuove FAQ sono pubblicate in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate e risultano suddivise nei seguenti temi:
- Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (rif. artt. 20 e 20bis del Decreto Cpb);
- Contribuenti forfetari – superamento delle soglie;
- Condizioni di accesso e cause di esclusione (rif. artt. 10 e 11 del Decreto Cpb);
- Casistiche particolari.
Vediamo nel dettaglio cosa ha specificato l’Agenzia delle Entrate in tema di concordato preventivo biennale.
Contribuenti forfetari con cause ostative 2023 e accesso al Cpb
La prima FAQ del 15 ottobre 2024 affronta il caso di un contribuente che, pur non avendo superato il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro nel 2023, è uscito dal regime forfetario a partire dal 2024 a causa di una condizione ostativa verificatasi nel 2023. In particolare, il contribuente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, fattore che ha causato la decadenza dal regime agevolato.
L'articolo 2 del decreto ministeriale del 15 luglio 2024 stabilisce che la proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) può essere elaborata per i contribuenti che, nel 2023, hanno determinato il reddito secondo il regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'articolo 54 della legge 190/2014. La norma non include tra le condizioni ostative altre cause di decadenza dal regime forfetario, come la percezione di redditi di lavoro dipendente eccedenti i 30.000 euro, disciplinata dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 190/2014.
L’Agenzia conclude che l’adesione al Cpb per il 2024 non è preclusa anche in presenza di tali cause ostative. Tuttavia, il reddito per il 2024 dovrà essere tassato con aliquote ordinarie, salvo l’opzione per l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente.
Forfetari: cambio attività e cambio di regime. Chiarimenti
Tra gli altri chiarimenti sui contribuenti in regime forfetario anche i seguenti:
- un contribuente forfetario che ha cambiato attività nel corso del 2023, comportando l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività rispetto agli anni precedenti, non vede precluso l'accesso al concordato preventivo biennale (Cpb). L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la variazione dell’attività, e quindi del coefficiente di redditività, non è rilevante ai fini dell’accesso al Cpb. La metodologia di calcolo del concordato consente infatti di determinare una proposta di reddito concordato anche per contribuenti che esercitano, nello stesso periodo d’imposta, attività con differenti coefficienti di redditività.
- il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nel 2024 non preclude l’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb). Al contrario, il passaggio opposto, cioè dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024, costituisce una causa di cessazione dal Cpb. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto relativo al Cpb non include una disposizione analoga a quella dell’articolo 11, comma 1, lettera b-ter), che regola le situazioni di passaggio tra regimi fiscali. Di conseguenza, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario non rappresenta una condizione ostativa all’accesso al concordato preventivo biennale.
Accesso al concordato preventivo biennale per le società in regime di consolidato fiscale
Con un’altra risposta del 15 ottobre 2024 viene colmata una delle lacune della circolare n. 18/E/2024 e sottolineata l'assenza di preclusioni per le società appartenenti al consolidato fiscale, se soddisfano i requisiti richiesti.
Nelle sue motivazioni, infatti, l’Agenzia specifica che il decreto sul Concordato Preventivo Biennale non prevede alcuna esclusione per le società che hanno optato per il regime di consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR. Pertanto, queste società possono accedere al Cpb se soddisfano i requisiti previsti.
Riguardo agli adempimenti, la scelta di aderire al Cpb deve essere effettuata su base individuale dalla società consolidata o consolidante, che sarà anche responsabile del versamento dell'eventuale imposta sostitutiva. Le società che aderiscono al Cpb trasferiranno alla fiscal unit un importo calcolato in base al reddito concordatario, nel rispetto del limite di 2.000 euro previsto dall'articolo 16 del decreto Cpb. Le perdite fiscali trasferite dalle società non aderenti al Cpb possono essere compensate con i redditi derivanti dalla proposta concordataria, sempre nel rispetto del limite di 2.000 euro.
Per quanto riguarda il calcolo degli acconti, si applicano le regole ordinarie, il che significa che la consolidante è responsabile del pagamento degli acconti per l'intero gruppo. Le società consolidate dovranno comunicare alla consolidante eventuali maggiorazioni nel primo periodo d’imposta di adesione, come previsto dall’articolo 20 del decreto Cpb.
Di seguito una Tabella con i punti chiave del Concordato Preventivo Biennale per le società in consolidato fiscale.
Punto Chiave | Descrizione |
---|---|
Trasferimento delle somme | Ogni società aderente al Cpb trasferisce alla fiscal unit una somma pari alla differenza tra il reddito concordatario e la parte eccedente, con limite di 2.000 euro. |
Compensazione delle perdite | Le perdite fiscali di società non aderenti al Cpb possono essere compensate con i redditi della proposta concordataria, rispettando il limite di 2.000 euro. |
Sostitutiva | L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata individualmente da ciascuna società aderente. |
Acconti | La responsabilità degli acconti è della consolidante, con possibilità di maggiorazione in caso di utilizzo del metodo storico. |
Intanto i sindacati dei commercialisti proclamano lo sciopero
Quattro sindacati dei commercialisti (Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) hanno proclamato uno sciopero dal 30 ottobre al 7 novembre 2024, in risposta al mancato ascolto delle richieste di proroga della scadenza del 31 ottobre per l'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb).
Lo sciopero coinvolgerà l’invio dei modelli Redditi 2024 e nasce dalla percezione di "inadeguatezza della scadenza", amplificata dall'incertezza normativa e dalle difficoltà dei contribuenti a comprendere le implicazioni del nuovo strumento di compliance. Inoltre, i sindacati evidenziano errori nei dati del cassetto fiscale, necessari per calcolare la sanatoria 2018-2022.
Nonostante lo sciopero, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti si è dissociato, mantenendo aperto il dialogo con il Governo, sottolineando che lo sciopero è "l'extrema ratio".
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